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- Mansionario prestazionale generale
- Calcolo delle soglie di anomalia di tariffa

I 10 punti promossi e proposti, con speciale URGENZA dalla

FEDERAZIONE NAZIONALE ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI

per il rilancio della professione tecnica,

libera, regolamentata, riservata, ad evidenza pubblica

e per la tutela della collettività

PREMESSA

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VISTO

-        L’art.36 della costituzione : “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.”;

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VISTO

-        L’art.2233 C.C.:“In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”;

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VISTO

-        L’art. 603-bis, CODICE PENALE : salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo Stato punisce : "chiunque svolga una attività organizzata di intermediazione reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da SFRUTTAMENTO, mediante violenza, minaccia o intimidazione, APPROFITTANDO DELLO STATO DI BISOGNO O DI NECESSITA' DEI LAVORATORI ..";

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VISTO

L’ORIENTAMENTO COMUNE DELLA GIURISPRUDENZA :

Per il legislatore costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1)     LA SISTEMATICA RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI IN MODO "PALESEMENTE" DIFFORME DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO o comunque sproporzionato rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato;

2)     L'APPROFITTAMENTO DELLO STATO DI NECESSITA' DEL LAVORATORE;

          L’approfittamento dello stato di bisogno o di necessità costituisce e delinea l’illecito sfruttamento dei lavoratori.

          Secondo la giurisprudenza della Cassazione può parlarsi di stato di bisogno quando il soggetto passivo, pur non versando in assoluta indigenza, si trovi in condizioni anche temporanee di estrema criticità, tali da rendergli impossibile il provvedere alle proprie esigenze elementari.

          La legislazione individua e punisce il soggetto attivo del reato di Intermediazione illecita e  SFRUTTAMENTO DEL  LAVORO nonché il soggetto passivo del reato individuato nella persona del prestatore di lavoro.

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VISTO

-        L’art. 28 del D.lgs. 10.09.2003 n° 276 che individua il reato di SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO FRAUDOLENTA che punisce chi pone in essere la somministrazione di lavoro con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo;

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VISTO

-        IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia nonché presso gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati della Repubblica Italiana : art.32 “ l’Architetto determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell’art. 2233 c.c..”;

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VISTO

-        IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI art. 39 “La richiesta di compensi, di cui all’art. 32, palesemente non proporzionati all’attività svolta, costituisce INFRAZIONE DISCIPLINARE.”;

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VISTO

-        IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI art. 4.4 "costituisce illecito disciplinare (oltre che nullità parziale del contratto) la violazione dell'art. 2233 c.c., secondo comma, in base al quale "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione";

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VISTO

-        Visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, i minimi salariali e i minimi retributivi sia dei lavoratori del pubblico impiego, sia dei lavoratori in genere, che garantiscono una retribuzione che assicuri la dignità garantendo il rispetto del precetto costituzionale di cui all'articolo 36 della costituzione;

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VISTO

-        Che il Governo Federale tedesco, modello economico di eccellenza cui gli Stati europei fanno da sempre riferimento, ha da poco aggiornato le tariffe vincolanti degli ingegneri e degli architetti, dimostrando che sono uno strumento irrinunciabile per garantire la qualità delle prestazioni e tutelare gli stessi consumatori.

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VISTO

-        Che l’Europa non chiede di liberalizzare selvaggiamente il mondo delle professioni regolamentate, ma chiede innanzi tutto di tener conto delle loro identità e peculiarità nazionali e che la Corte di Giustizia europea, in tante pronunce (cfr. sentenze Arduino C-35/99 [1]; Cipolla e Macrino C-94/04 e C- 202/04 [2]; Commissione c. Italia del 29 marzo 2011), ha confermato la rilevanza delle regole concernenti le professioni, che svolgono una attività strettamente correlata con gli interessi dello Stato, ed ha legittimato le tariffe professionali, definendole come un mezzo per garantire il servizio reso ai cittadini dal punto di vista della qualità, dell’eguaglianza di trattamento e del dignitoso corrispettivo del lavoro professionale.

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VISTO

-        Che quella dell’architetto e dell’ingegnere rappresentano “professioni protette” e “regolamentate” perché legate agli interessi pubblici generali e primari alla cui soddisfazione è indirizzato il loro esercizio, e che dunque condizionano ed influenzano con il loro operato e con le loro prestazioni : le economie di mercato, gli usi, i costi, i servizi, la funzionalità, l’immagine di paesaggi, di piazze, di scorci, di edifici, di luoghi che appartengano alla molteplicità delle persone e in generale alla società; e le funzioni svolte dagli stessi soggetti si ripercuotono positivamente o negativamente sulla immagine della civiltà moderna, e che i possibili danni prodotti da prestazioni insufficienti o errate sono subiti dalla intera collettività riguardando l’intera sfera sociale, economica e culturale del Paese; -   

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VISTO

-        che l’aumento esponenziale di nuovi architetti e di nuovi ingegneri e in genere di figure tecniche legate all’edilizia, satura il mercato e sminuisce, per evidente legge di mercato, il livello delle prestazioni professionali ed intellettuali della categoria; giacché le professioni tecniche, tra le quali si annoverano i laureati e i diplomati, hanno abbondantemente e da molti anni superato la soglia che può produrre una normale concorrenza, arrivando ad un soprannumero spaventoso che conta allo stato dei fatti circa un tecnico ogni 93 abitanti, mentre nel mondo si parla di un architetto ogni 4000 abitanti; considerando dunque che la concorrenza con questi numeri e questi presupposti e con tale deregolamentazione diviene una insana ed intollerabile corsa non al miglioramento delle prestazioni ma alla mera sopravvivenza, valutando che il soprannumero oltre le esigenze di mercato pone una larga fetta di professionisti in condizioni di necessità, e dunque li rende soggetti al rischio di assecondare le necessità contingenti e non le norme deontologiche e morali;

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VISTO

-        che le prestazioni professionali vengono concepite con sempre crescente frettolosità proprio in ragione sia della concorrenza di numerosissimi altri soggetti che utilizzano vuoti normativi per svolgere prestazioni moralmente e culturalmente prerogativa di architetti ed ingegneri laureati ed abilitati; sia per la eliminazione dei minimi tariffari, l’equivalente dei minimi salariali o dei contratti collettivi dei lavoratori del pubblico impiego, e sola ed unica garanzia di una coerenza tra il tempo speso per la prestazione e la retribuzione del libero professionista;

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VISTO

-        che le prestazioni frettolose disattendono la qualità dei risultati professionali che afferiscono rami delicati ed essenziali per lo svolgersi della vita umana, ovvero l’abitare, il lavorare, lo svago, e che il semplice “esistere” presuppone edilizia ed architettura di dignitoso livello qualitativo;

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VISTO

-        che le prestazioni frettolosamente redatte disattendono dettami sulla sicurezza statica degli edifici e di quella dei lavoratori; disattendono i dettami afferenti il risparmio energetico ed il contenimento delle risorse naturali; disattendono i livelli qualitativi di architettura consoni ad una società ritenuta civile; disattendono le norme sulla qualità acustica; disattendono la progettazione dell’abitare salubre e coscienzioso delle problematiche afferenti la qualità indoor; disattendono problematiche riferite al corretto uso e funzionalità degli edifici; disattendono problematiche relative il costo complessivo dell’opera architettonica che grava sull’intera collettività; disattendono l’efficienza e la qualità e la produttività del lavoro svolto all’interno degli edifici; disattendono la funzionalità di interi centri abitati, periferie, quartieri, potenzialmente visitate ed utilizzate non solo dai residenti ma dalla collettività mondiale con ripercussioni planetarie sulla immagine delle città italiane;

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VISTO

-        che la Qualità architettonica è incompatibile con le modalità di affidamento degli appalti basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso; e che altresì anche per gli incarichi privati l’oggetto dell’Opera Architettonica o Ingegneristica di qualità non può svolgersi da professionisti che pratichino ribassi superiori ad una certa soglia; e che ciò rappresenta una legge di mercato ovvia ed acclarata;

-        VISTO e considerato queste argomentazioni di interesse NAZIONALE, PUBBLICO e COLLETTIVO;

si propongono i seguenti 10 punti

 

 

 

 

 

 

Art.1

1 RIPRISTINO TARIFFE MINIME O “SOGLIE DI ANOMALIA TARIFFE[1]

                Tutte le attività professionali intellettuali regolamentate e riservate, sottoposte al controllo e al coordinamento di un Ordine o Collegio, a tutela della collettività e dello Stato,

-onde evitare l’eccessiva, anomala e sregolata concorrenza svolta sulla base delle mere leggi di “mercato”,

-giacché i potenziali rischi derivanti da prestazioni svolte con eccesso di ribasso riguardano non solo la committenza ma l’intera sfera sociale,

-al fine di tutelare la qualità, la sicurezza e l’eccellenza delle prestazioni intellettuali,

-al fine di evitare che i professionisti siano indotti - in un contesto come quello del mercato italiano, caratterizzato dalla presenza di un numero di professionisti del settore tecnico estremamente elevato - ad un’offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio conseguente di un peggioramento della qualità dei servizi forniti;

-vista la difficoltà che i «clienti-consumatori» incontrano nel valutare la qualità e il costo dei servizi specialistici forniti dai professionisti, e in presenza di un’asimmetria informativa tra loro e i prestatori d’opera intellettuale;

sono soggette al rispetto dei MINIMI TARIFFARI o SOGLIE DI ANOMALIA TARIFFA, validi/e sia per prestazioni rese nei confronti di committenza privata che pubblica.

                Le nuove tariffe o “SOGLIE DI ANOMALIA TARIFFE” vengono formulate sulla base del “MANSIONARIO PRESTAZIONALE GENERALE” di cui all’art.1.2, -allegato alla presente- e sono calcolate in percentuale sul valore di mercato, considerando l’importanza e la tipologia delle opere da realizzare, caratteristiche espresse nella “TABELLA VALORI DI MERCATO” di cui all’art.1.1.(allegata)

                Le nuove tariffe o “SOGLIE DI ANOMALIA TARIFFE” valutano le innumerevoli prestazioni, azioni, mansioni e sub prestazioni necessarie a svolgere l’incarico principale, così da rendere trasparente e certo il processo mentale e prestazionale che scaturisce il lavoro intellettuale.

                Il tariffario degli architetti/ingegneri e quello dei geometri deve essere di pubblica visione, esposto e visionabile nello studio professionale dell’iscritto, in tutti gli Ordini e collegi  professionali, nonché presso gli Enti pubblici di competenza.

                Gli Ordini professionali, i collegi nonché tutti gli Enti Comunali, dovranno disporre di una pagina web per il calcolo online delle spettanze professionali secondo le “tariffe di anomalia”.

Le “SOGLIE DI ANOMALIA DI TARIFFA” individuano e stabiliscono i limiti oltre i quali la prestazione :

 

a)            Lede la dignità del lavoratore;

b)           Lede la dignità di categoria professionale;

c)            Contravviene i disposti del codice civile art. 2233;

d)           Contravviene l’art. 36 della costituzione italiana;

e)           Viene configurata come sfruttamento del lavoratore (“manovalanza intellettuale”) art. 603 bis              codice penale e delle false partite iva;

f)            Contravviene l’art. 28 del D.lgs. 10.09.2003 n. 276 configurandosi come ATTIVITA’ DI     SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO FRAUDOLENTA;

g)            Contravviene i disposti dei Nuovi Codici Deontologici deli architetti e degli ingegneri depositati               presso il Ministero di Grazie e Giustizia;

h)           Assume alta probabilità che sia errata, insufficiente, scadente ed irrispettosa della normativa                 tecnica, sismica, dunque dannosa e pericolosa per la committenza e per la collettività;

i)             Assume alta probabilità che sia totalmente o parzialmente non fatturata/dichiarata, e quindi recante evasione fiscale;

l)             Assume alta probabilità che sia svolta contro legge e in conflitto di interessi (prestazioni rese da            dipendenti pubblici non autorizzati e senza partita iva; prestazioni rese da funzionari pubblici          coinvolti nei processi di approvazione delle pratiche edilizie,  con evidente conflitto di interesse,         prestazioni svolte da titolari o dipendenti di imprese edili con evidente conflitto di interessi -il              controllore(direttore dei lavori coordinatore della sicurezza) che dovrebbe controllare il suo datore               di lavoro o se stesso-, o si tratta di prestazioni non permissibili dalla legislazione vigente, ecc. )

 

                IL PROFESSIONISTA PUO’ DEROGARE ALL’APPLICAZIONE DELLE SOGLIE DI ANOMALIA DI TARIFFA SOLO PER PRESTAZIONI SVOLTE A FAVORE DI PARENTI DI PRIMO GRADO. Diversamente il professionista deve presentare una relazione analitica e giustificativa presso il suo Ordine professionale in cui si evidenzi che, nonostante le spese da affrontare, i software licenziati da ammortizzare, i contributi minimi, le spese generali, i costi fissi da sostenere e quelli inerenti la commessa in oggetto, il compenso percepito risulti :coerente con un lavoro qualitativamente ben svolto nel rispetto della normativa vigente, dei capitolati prestazionali e proporzionato alla dignità di lavoratore e di categoria.

                La tariffa minima di anomalia spettante ai professionisti dell’area tecnica viene individuata univocamente attraverso la TABELLA VALORI DI MERCATO” e il “MANSIONARIO PROFESSIONALE GENERALE” .

                In attesa che vengano emanate le “tariffe di anomalia”, da applicare alle prestazioni desunte dal relativo “mansionario prestazionale generale” di cui al punto 1.2 e la “tabella valori di mercato” di cui al punto 1.1, si considera anomalia il ribasso di oltre il 30% rispetto alle tariffe tratte dalla legge n.143 del 1949 e ss.mm.ii o rispetto al cd decreto parametri (decreto 20 luglio 2012 n.° 140).

1.1          ISTITUZIONE DI UNA “TABELLA VALORI DI MERCATO” che determinino in maniera univoca e semplice il valore delle opere su cui calcolare l’anomalia di tariffa minima.

                L’indicazione dei prezzi della TABELLA VALORI DI MERCATO viene stimata a metro cubo o metro quadro. La tabella valori vale per:

TUTTE LE TIPOLOGIE EDILIZIE (costruzioni semplici, edilizia corrente, edilizia di pregio, edilizia di lusso, opere pubbliche, costruzioni a carattere artistico e monumentale, capannoni industriali, strutture portanti, ecc.) e applicata a tutte le

TIPOLOGIE DI LAVORO: nuova costruzione, ristrutturazione (minima, media, totale), ristrutturazione esterna(minima, media, totale) ristrutturazione interni(minima, media, totale), ecc. con aggiornamento periodico in base all’istat, utilizzabile come sola base di calcolo su cui applicare la percentuale che forma la parcella professionale.

                La “tabella valori di mercato” è lo strumento indispensabile al fine di poter calcolare il valore di mercato delle opere da realizzare e su cui quantificare il compenso minimo o soglia di anomalia di tariffa del professionista, senza dovere necessariamente svolgere un complesso ed opinabile computo metrico estimativo dei lavori.

                La determinazione dei prezzi dei lavori mediante la “tabella valori di mercato”, è utile al fine di evitare contenziosi basati sul differente computo metrico eventualmente redatto dalle parti, così da poter quantificare univocamente e rigorosamente i compensi spettanti alle professioni tecniche regolamentate, ognuna nell’ambito delle competenze sancite dalla legislazione vigente.

                In proposito, temporaneamente, in attesa che vengano emanate le “tabelle valori di mercato” su base regionale, si considera applicabile,  su base nazionale, quella proposta in allegato.

1.2          APPROVAZIONE DI UN “MANSIONARIO PROFESSIONALE GENERALE” .

                Il “mansionario professionale generale” rappresenta un compendio analitico, dettagliato e puntuale di tutte le prestazioni/mansioni/azioni/attività/incombenze/documentzioni/asseverazioni/grafici/relazioni, controlli/colloqui/calcoli/verifiche, etc. che i professionisti tecnici del campo edile, ognuno nell’ambito dei propri confini di competenza, (archh., ingg. e diplomanti geom., periti.) sono tenuti a svolgere, necessariamente, per espletare gli incarichi della committenza privata e pubblica. Si veda esempio nella relazione giustificativa al punto.

                Il mansionario va presentato alla committenza ed allegato ai disciplinari d’incarico professionale come riferimento puntuale delle prestazioni a farsi.

1.3          IN CASO DI CONTENZIOSO AVENTE AD OGGETTO IL PAGAMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI, IL GIUDICE È OBBLIGATO AD APPLICARE LE “SOGLIE DI ANOMALIA DI TARIFFA, e in nessun ipotesi può discostarsi da una parcella vidimata dall’Ordine professionale nella cui commissione parcelle sia presente un magistrato.

                In tema di prestazioni professionali il consiglio dell'Ordine non si limita a dare il parere sulla congruità delle parcelle in relazione alle tariffe ed alle eventuali deroghe alle tariffe stesse, ma rappresentando un ente di diritto pubblico e l’organo tecnico superiore, si esprime anche sulla bontà e la qualità delle prestazioni erogate dal professionista. Tale parere è vincolante per il giudice.

                La giusta parcella di anomalia vistata da un Ordine professionale vale come prova scritta e come titolo per l’ottenimento di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

                In caso di contenzioso le spese per la vidimazione della parcella sono a carico del debitore.

                L’opposizione ad un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo può essere svolta solo per motivi gravi e dimostrabili : il debitore dimostri di aver già saldato il debito, dimostri che il professionista non aveva i titoli per svolgere la prestazione, mancano elementi essenziali per identificare le parti, querela per firma falsa, mancanza della prova dell’incarico professionale; tali circostanze devono essere valutate caso per caso dal giudice.

                Proporre opposizione adducendo motivazioni infondate o visibilmente capziose, artificiose e temerarie, può inevitabilmente addurre ad una condanna alle spese del giudizio di opposizione, nonché la ripresa dell'efficacia del decreto ingiuntivo.

                Nel caso ci sia necessità oggettiva dell’esperimento dell'azione di sequestro conservativo degli immobili del debitore del professionista, tutte le spese ad esse connesse sono di spettanza del debitore.

1.4          FIDEIUSSIONE  BANCARIA PER INCARICHI SU LAVORI DI OLTRE 150.000

                NEL CASO DI INCARICHI IL CUI VALORE IMMOBILIARE DESUNTO DALLA “TABELLA VALORI DI MERCATO” sia superiore a € 150.000, ed in cui la committenza fosse rappresentata da una società o una  persona  giuridica  con  partita  iva,  con  esclusione  di  incarichi  affidati  da  altri professionisti,  onde  garantire  il  compenso  professionale  anche  in  caso  di  fallimento  o  di alienazione  del  capitale  sociale  e  dei  beni  della  società,  è  fatto  obbligo  di  stipulare  una fideiussione  bancaria.

Art.2

I COMPENSI DEI PROFESSIONISTI DELL’AREA TECNICA, PRIMA DELLA LORO TRASPOSIZIONE IN CONTRATTO, DEVONO ESSERE VISTATI DALL'ORDINE PERCHé NE VERIFICHI LA CONGRUITA’ CON LE SOGLIE DI ANOMALIA DI TARIFFA.

                I professionisti prima della conclusione del contratto scritto con la committenza, inviano, tramite PEC (posta elettronica certificata) il calcolo della tariffa spettante all’indirizzo di posta elettronica certificata dei rispettivi Ordini di appartenenza.

                L’Ordine verifica la congruità della parcella con l’incarico e, sulla scorta delle “soglie di anomalia di tariffa”, potrà eventualmente rettificarla in aumento o in diminuzione.

                Nel caso in cui l’Ordine non si esprima nell’arco di giorni 15, la proposta di tariffa così come inviata dal professionista, vale, per “silenzio consenso”, come visto dell’Ordine, per  cui le spettanze cosi come calcolate dal professionista potranno ritenersi applicabili e congrue alla prestazione.

                Il professionista ad avvenuto incasso delle spettanze professionali è tenuto a pagare l'istruttoria del visto a suo carico.

                Il professionista, attesi i termini per il silenzio consenso, al momento della evasione delle pratiche presso gli Enti deputati alle approvazioni o ai depositi, allega alla documentazione il calcolo della tariffa assentito per silenzio consenso dall’Ordine di appartenenza.

Art.3

CONTROLLO A CAMPIONE SULLA REALE APPLICAZIONE DELLE TARIFFE MINIME.

GLI ORDINI e/o L’AGENZIA DELLE ENTRATE controllano, con meccanismo a campione, la corretta applicazione delle tariffe minime considerando la “tabella valori di mercato” (per il calcolo del valore a base di tariffa) e le “soglie di anomalia tariffa” di cui al punto 1 ovvero verificando che la fatturazione sia coerente con l’importo vistato dall’ordine professionale anche per silenzio consenso.

                I professionisti che dovessero disapplicare i minimi sono soggetti a sanzione disciplinare e a sanzione tributaria.

                Per il calcolo della sanzione tributaria si considera evasione fiscale la differenza tra ciò che il professionista ha dichiarato e ciò che viene fuori calcolando il compenso mediante le “soglie di anomalia di tariffa” sul valore desunto mediante la “tabella valori di mercato”.

Art.4

ABOLIZIONE DELL’INGRESSO DEL CAPITALE E DI SOCI NON PROFESSIONISTI NELLE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

                Viene riconosciuto indirizzo di legge l’inammissibilità di qualunque tipo di omologazione tra “capitale” e “prestazione intellettuale”, tra cultura e mercificazione dei prodotti. Le professioni intellettuali non sono assimilabili ad attività d’impresa, hanno presupposti diversi, regole diverse e obiettivi diversi.

                Sono estranee all’impresa le regole deontologiche, la formazione culturale universitaria, le abilitazioni professionali, le specializzazioni, i criteri di eticità.

                Lo Stato riconosce alle attività intellettuali peculiarità uniche e che afferiscono il rapporto di natura strettamente fiduciaria tra il cittadino e chi offre lavoro intellettuale.

                Lo Stato pertanto tutela non solo la qualità ma la esclusività delle professioni intellettuali precisando che ci si debba riferire a professioni protette legate agli interessi pubblici primari e generali alla cui soddisfazione è indirizzato il loro esercizio.

                Il professionista intellettuale svolge prestazioni di elevatissima complessità che ne impediscono all’utente di valutarne la qualità del servizio reso e la congruità del prezzo pagato, pertanto hanno un criterio di logicità le tariffe minime professionali per le professionali intellettuali riservate.

                Quella dell’architetto e dell’ingegnere libero professionista, iscritto ad un Ordine professionale è riconosciuta dallo Stato come professione intellettuale, tecnica, regolamentata, riservata e ad evidenza pubblica.

Art.5

CERTEZZA DEI COMPENSI PER I PROFESSIONISTI.

                Alla presentazione di qualunque pratica presso gli Enti competenti, l’Ente stesso dovrà verificare che vi sia tra gli elaborati: la fattura del professionista del primo acconto sulla parte progettuale già conclusa nonché la vidimazione, per silenzio consenso, (dunque la richiesta all’ordine) della giusta parcella da parte dell’Ordine professionale. In mancanza di tale documentazione, l’Ente chiede integrazione, in attesa non è possibile da luogo all’istruttoria.

                L’importo della fattura del professionista in acconto deve corrispondere ad almeno il 30% sul totale pattuito e vidimato dall’Ordine, relativamente i compensi per la parte progettuale già terminata e trasmessa all’Ente.

                I compensi vanno calcolati nel rispetto dei punti precedenti e così come approvati per silenzio consenso dall’Ordine.

 

 

 

Art.6

AL COLLAUDO AMMINISTRATIVO DI FINE LAVORI IL PROFESSIONISTA E IL COMMITTENTE DEVONO DARE LA DIMOSTRAZIONE DEL SALDO DI TUTTE LE SPETTANZE PROFESSIONALI (parte progettuale + parte operativa: dir lavori sicurezza etc) IN MANCANZA L’ENTE RITIENE NON COLLAUDABILI I LAVORI, fino ad integrazione della documentazione.

Qualora il committente non sia in grado di saldare le prestazioni professionali al momento del collaudo amministrativo di fine lavori, i lavori possono collaudarsi se questi presenti all’Ente deputato alle approvazioni, copia della polizza fideiussoria assicurativa a garanzia totale del saldo delle spettanze professionali.

Art.7

ELIMINAZIONE DEI CORSI UNIVERSITARI 3+2;  ABOLIZIONE DELLE CONVENZIONI TRA UNIVERSITÀ ED ENTI PUBBLICI PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI AI DIPENDENTI STATALI e ABOLIZIONE DEI TITOLI ARCHITETTO JUNIOR O INGEGNERE JUNIOR

                Abrogazione dei corsi universitari 3+2. I corsi di minilaurea triennali oramai svolti, anche se presso le Università, sono chiamati “diplomi specialistici”.

                La laurea in materie tecniche è il titolo di studio superiore massimo che si consegue presso le Università pubbliche con la frequentazione di un numero di anni pari o superiore a 5; ed è l’unico percorso Universitario che da diritto al titolo di dottore.  In nessun caso potranno avvalersi del titolo di dottore e/o di architetto o di ingegnere i diplomati triennali, anche posticipando ad esso un aggettivo che ne definisca il minore percorso di studi.

                Onde evitare di indurre in confusione la committenza nonché favorire la concorrenza sleale tra professionisti con differente formazione, vengono aboliti  i titoli ”iunior” per i diploma di mini laurea nei rami affini l’architettura e l’ingegneria. I professionisti  ”iunior” assumono il titolo di “geometra senior” o di “geometra specialista” o titolo similare ma che non richiami la definizione di architetto o ingegnere.

                Gli abilitati iunior potranno iscriversi nel collegio dei geometri con il titolo di “geometra senior”, “geometra specialista” o similare, con competenze leggermente estese rispetto al geometra, con estensione rispetto all'articolo 16 del R.D. n.274/1929 riguardanti : progetto architettonico, direzione dei lavori e sicurezza in fase di progetto e di esecuzione per edifici con tecnologia in muratura e c.a. con max 2 piani fuori terra e con una volumetria urbanistica massima di cinquecento metri cubi (500mc) al netto dei volumi scomputabili);

                Abrogazione della modalità di svolgimento degli esami a mezzo di punti o crediti formativi acquisiti anche mediante formule premio che escludono la reale preparazione degli studenti.

                Abolizione, con efficacia retroattiva, delle convenzioni tra enti pubblici ed Università che tramite meccanismo della trasformazione del lavoro in esami “laureano” i funzionari delle pubbliche amministrazioni, diplomati, in tempi improbabili e brevissimi.

 

 

 

Art.8

LIMITI DI RESPONSABILITA’ AL DIRETTORE DEI LAVORI E AL COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI.

                Il direttore dei lavori, in quanto professionista intellettuale, ha obbligo di mezzi e non di risultati, per cui in nessuna maniera possono essergli imputati o attribuiti, quali errori professionali, quelli dovuti all’imperizia o alla disattenzione dell’impresa o dei singoli operai, o comunque di terzi. Con esclusione di una “grave negligenza”, nessuna responsabilità può essere contestata o messa a carico del professionista, sia in qualità di direttore dei lavori che di progettista, o di coordinatore della sicurezza, qualora, nonostante la messa in campo di mezzi, ovvero di cultura e conoscenza, delle attrezzature professionali, della idonea presenza in cantiere in considerazioni della tipologia delle lavorazioni e delle idonee eventuali specializzazioni/corsi di aggiornamento necessarie a conseguire determinate tipologie prestazionali, nonché della normale perizia e diligenza, il risultato della prestazione non sia conforme, in tutto o in parte alle aspettative del committente.

                Abolizione dell’art. n. 158 Dlgs 9 aprile 2008 n.81 “Sanzioni per i coordinatori” . Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non è responsabile delle azioni degli operai o dell’impresa e non può essere a lui demandata alcuna responsabilità qualora dopo aver impartito le giuste istruzioni, l’impresa o i singoli lavoratori non avessero rispettato i suoi ordini di servizio. Il coordinatore avrà possibilità di interloquire con gli organi di vigilanza, anche per pareri, consigli e valutazioni in corso d’opera senza correre il rischio di essere sanzionato a priori.

Art.9

IL PROFESSIONISTA DEVE ESSERE ORGANISMO TERZO RISPETTO A CHI COSTRUISCE o soggetto facente parte di una delle fasi della costruzione e indipendente e terzo rispetto all'organico delle imprese di costruzioni.

Il professionista che appone la sua firma non può essere assunto con rapporto continuativo di lavoro (cd false partita iva).

E’ fatto divieto di svolgere l'attività di libero professionista presso uffici e locali dell'impresa o riconducibili all'impresa, tranne nel caso di postazione di D.L. e progettista entro il cantiere stesso, onde evitare conflitto di interessi (controllato dipendente del controllore).

Nel disciplinare d’incarico professionale il professionista dichiara per obbligo :

a)di non trovarsi in alcuna condizione d’incompatibilità per l’espletamento del proprio mandato professionale,

b)di non essere alle dipendenze dell’impresa che svolgerà i lavori e di trovarsi in totale assenza di conflitto di interessi, espressa  attraverso  il  non  coinvolgimento  diretto  o  indiretto  nel  processo  di  realizzazione  dell'edificio  o  con  i  produttori  dei  materiali  e  dei  componenti  in  esso  incorporati,

c)di svolgere unicamente la libera  professione ai sensi delle disposizioni di legge, contrattuali, deontologiche-morali e per qualunque ruolo egli dovesse svolgere (progettista architettonico o delle strutture, direttore dei lavori architettonico o delle strutture, coordinatore della sicurezza, collaudatore, certificatore energetico).

d)di non essere dipendente pubblico full time, né di azienda privata,

e)che è regolarmente laureato, abilitato all’esercizio della professione mediate superamento del concorso-esame di Stato, abilitato al coordinamento della sicurezza sui cantieri mobili e temporanei per la quale ha provveduto al relativo aggiornamento (qualora necessaria nella fattispecie dell’incarico),

f)che è iscritto all’Ordine professionale,

g)che è iscritto alla cassa nazionale degli architetti e degli ingegneri (o ente previdenziale alternativo) ed in regola con tutti gli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente,

h)di non essere soggetto a provvedimenti interdittivi o di sospensione della professione.

L’ente pubblico soggetto ad esaminare le pratiche e i depositi, controlla che vi sia la dichiarazione del professionista di cui ai comma precedenti, ed eventualmente la documentazione ne fosse carente, richiede integrazione prima dell’istruttoria. Qualora il professionista si trovasse nelle condizioni di conflittualità rispetto ai comma espressi nelle lettere da a ad f, rigetta la pratica e ne segnala l’abuso agli organi competenti.

Art.10

I PERMESSI DI COSTRUIRE SI RITENGONO APPROVATI DALL'ENTE PER SILENZIO CONSENSO qualora non ci sia adeguata motivazione al diniego. PRESENTAZIONE DI QUALUNQUE PRATICA/DEPOSITO MEDIANTE FORMATO DIGITALE E TRASMESSA ATTRAVERSO PEC

                Il permesso di costruire (PdC) deve essere rilasciato in non oltre 30 giorni per comuni fino a 20.000 abitanti; in non oltre 50 giorni per tutti gli altri comuni.

                Le approvazioni della Soprintendenza in 15  giorni,  quelle  del  Genio  Civile  (autorizzazioni  sismiche  ecc.)  in  15 giorni,  terminata  l’attesa  varrà  la  regola  del  silenzio  consenso,  che  sarà  sempre giuridicamente equivalente al rilascio delle autorizzazioni in oggetto. 

                La presentazione di qualunque pratica/deposito avviene in formato digitale (pdf) protetto da password e con firma digitale certificata. Le pratiche vanno poi trasmesse mediante PEC(posta elettronica certificata) all’Ente di competenza.

                Gli Enti hanno obbligo di informatizzazione e digitalizzazione degli archivi cartacei e di tutta la documentazione (piani regolatori, norme di attuazione di piano, regolamenti edilizi, piani particolareggiati, delibere, modulistica ecc.) con pubblicazione dell’archivio informatico online.

         Le imprese e gli Enti pubblici hanno obbligo di munirsi di PEC.

                Viene istituito un elenco nazionale PEC, consultabile online, nel quale confluire obbligatoriamente, entro l’anno, gli indirizzi di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA di tutti i soggetti.

                La modulistica per la presentazione delle pratiche/depositi è uguale in tutta Italia. Le asseverazioni dei professionisti non sono a discrezione dell’Ente ma sono stabilite da legge nazionale e comunque congrue e coerenti con la tipologia di lavori oggetto della prestazione.

                Il Presidente della Federazione Nazionale Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti



[1] L’individuazione delle SOGLIE DI ANOMALIA DI TARIFFE deve presupporre:

a)                    i tempi necessari al concorrimento della prestazione e di tutte le attività ad essa rigorosamente          annesse; spesso lunghissimi, anche per                         l’inevitabile interfacciarsi con numerosi pareri e per  lo svolgimento di colloqui con i funzionari degli Enti imputati alle approvazioni delle                         autorizzazioni edilizie;

b)                   il background formativo e culturale necessario a svolgere le attività;

c)                   i costi da ammortizzare necessari in uno studio professionale :

c1)                 acquisto ed aggiornamenti periodici di software, (sistema operativo, software elaborazione testi,         software cad, software impaginazione      grafica, software per grafica tridimensionale; software motore rendering per restituzione foto realistica; software per fotoritocco                      immagini; software di calcolo strutturale, software calcolo termico e certificazioni, software calcolo acustico, software per la sicurezza di         cantiere e sui luoghi di lavoro, software calcoli ponteggi, software computi metrici, ecc.ecc.

c2)                 acquisto ed aggiornamento hardware, computer, stampanti, plotter, monitor, hd interni ed esterni, schede video, fax, ups, router,                      scanner, fotocopiatrici, ecc.

c3)                 consumabili: toner, tamburi, cinghie di trasmissioni, testine, cartucce inchiostro, carta, cancelleria, ecc.ecc.

c4)                strumentazione, teodolite, macchine e camere digitali, metro laser, ecc.;

c5)                canoni e bollette: bollette adsl, corrente elettrica, acqua, riscaldamento, condominio, immondizia, fitto dello studio, telefono, fax, ecc.)

d)                   corsi di aggiornamento professionale, con relativi tempi non retribuiti e costi, libri di settore,  riviste di settore, ecc.ecc.

e)                   la mancata continuità temporale degli incarichi del lavoratore autonomo;

f)                    che i tempi impegnati par assolvere la prestazione, portano necessariamente alla rinuncia di altri       lavori;

g)                   la  proporzione rispetto al ristoro per l’eventuale malattia, e per l’infortunio,

h)                   che devono retribuire anche le giuste ferie;

i)                    che devono garantire una pensione di vecchiaia;

l)                    che devono essere proporzionate all’incertezza del reale introito;

m)                 che devono rimunerare le indennità di rischiosità d’errore proprio o d’errore di terzi e dunque           devono essere rapportate al rischio sia   sotto il profilo civile che penale, cui in special misura gli ingegneri e gli architetti sono sottoesposti;

n)                   le responsabilità nei confronti della collettività.

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