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Sentenze sulle competenze professionali

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Sentenza Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Penale n. 11287 del 6 novembre 2000:

"I geometri non possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato di tipo civile, neppure di modesta entità: possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato, solo quando sono costruzioni accessorie di tipo rurale e non presentino particolare complessità";

Sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 348 del 31 gennaio 2001:

"Risponde al reato di esercizio abusivo della professione il geometra che procede alla progettazione ed alla direzione dei lavori di un edificio con strutture in cemento armato che non sia di modeste dimensioni, anche se il progetto è vistato o controfirmato da un professionista abilitato o se i calcoli del cemento armato sono stati fatti eseguire da un ingegnere";

● Il TAR LIGURIA con sentenza n. 333/97 confermata dal Consiglio di Stato Sezione V n. 7821 del 1 Dicembre 2003 nell’annullare la concessione edilizia rilasciata dal Comune di La Spezia nel riaffermare il principio che non può essere riconosciuta ai geometri la competenza a progettare capannoni industriali in cemento armato ha rilevato: “qualunque sia l’aspetto preso in considerazione, sia per le dimensioni che per la complessità dell’opera, che per la sua destinazione, il progetto di un capannone industriale quale quello commissionato, esuli dalla competenza professionale di un geometra e debba essere progettato, cioè pensato tecnicamente, da un soggetto in grado di poterne valutare tutti gli aspetti strutturali, non sembrando logico che l’aspetto architettonico di disinteressi delle soluzioni progettuali delle strutture portanti dell’opera realizzata”

● La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 5961 del 25Marzo 2004, ribadisce che a norma dell’art. 16, lettera m, del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione si estende anche a queste strutture solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie, nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non comportino particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando comunque esclusa la suddetta competenza nell’ambito delle costruzioni in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l’importanza, è, pertanto, riservata solo agli ingegneri e agli architetti iscritti nei relativi albi professionali.

● La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 19821 del 04 Ottobre 2004 sancisce il principio che la violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista stabiliti dalla legge professionale – nella specie l’art. 16 del R.D. 274/1929 che consente al geometra la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili – determina la nullità del contratto di opera professionale ex art. 1418 del codice civile in relazione anche agli articoli 2229 e seguenti dello stesso codice, con la conseguenza che il geometra non ha diritto ad alcun compenso per l’opera prestata.

La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 21185 del 5 Novembre 2004 sancisce che con riferimento alle competenze dei geometri in materia di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, l’art. 16 del R.D. 274/1929, nel prevedere che i geometri non possono redigere progetti di costruzioni che comportino l’impiego di conglomerati cementiti, semplici o armati, in strutture statiche portanti, si riferisce sia ai progetti di massima che a quelli esecutivi, mentre nessun riscontro ha nella legge la categoria del progetto architettonico.

● La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 3021 de l 5 Febbraio 2005 sancisce che i geometri non possono progettare opere di carattere civile comportanti l’impiego anche soltanto parziale di elementi in cemento armato, sicché è vietata a questa categoria di professionisti anche la progettazione di manufatti isostatici, da realizzare per intero in conglomerato, senza interazione con corpi di fabbrica in muratura tradizionale. Né, sul punto, è possibile ritenere che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici abbiano ampliato le competenze professionali dei geometri, mediante l’inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato. Si tratta, infatti di disposizioni aventi oggetto e finalità ben diversi da quelli delle norme che definiscono l’ambito consentito di esercizio della professione.

● Il TAR LAZIO con sentenza n. 320 del 29/04/05, confermata dal CONSIGLIO DI STATO con ordinanza n. 4112 del 30/08/2005, nell’annullare una concessione edilizia per la realizzazione di un villino unifamiliare, fa propria la tesi del ricorrente secondo cui il concetto di “piccole e modeste” costruzioni,previsto dalla legge per l’individuazione dell’ambito operativo riservato ai Geometri, non è configurabile nel caso di costruzioni per civile abitazioni realizzate in zona sismica, con struttura in cemento armato, ma solo nell’ipotesi di manufatti realizzati con altri sistemi costruttivi (es. muratura). Inoltre la sentenza ribadisce “che la fondatezza del predetto motivo di gravame non è ostacolata dalla circostanza – addotta da controparte - che, nella specie, il calcolo del cemento armato è stato operato da un Ingegnere, dovendosi considerare la “progettazione”, affidata nella specie ad un “Geometra”, un unicum inscindibile, riferibile solo al suo autore, anche se questi si è avvalso per il calcolo delle strutture in cemento armato di altri professionisti competenti, non sanandosi, in ipotesi, il difetto di competenza del progettista titolare”.

Corte di Cassazione – Sez. II – 26 luglio 2006 N. 17028

“A norma dell’art. 16, lett. M), R.D. 11 febbraio 1929 N. 274, che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre, in via d’eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lettera l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza professionale per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime…”. ."La cassazione ricorda ancora che la prestazione del geometra è illegittima anche se il progetto è stato contro-firmato da un architetto o ingegnere, ovvero questi ultimi abbiano redatto i calcoli strutturali poiché è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione, sul quale gravano le relative responsabilità ossia deve essere unico autore e responsabile della progettazione.

Corte di Cassazione – Sez. II – 21 dicembre 2006 N. 27441

“La competenza professionale dei Geometri in materia di progettazione e direzione lavori di opere edili, prevista dall’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 N. 274, riguarda le costruzioni rurali e degli edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone, nonché il progetto, la direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”.

Sentenza Corte di Cassazione 07/09/2009, n. 19292

Competenze professionali ingegneri e geometri. Ai tecnici diplomati (geometri e periti edili) sono consentite le attività di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento armato, a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica. Nella sentenza in questione, la Suprema Corte, oltre a ribadire i confini delle competenze dei tecnici diplomati, nega definitivamente qualsiasi forma di subordinazione di un tecnico laureato (ingegnere e architetto) rispetto a professionisti in possesso di titolo di studio inferiore (nel caso di specie geometra). In particolare, i giudici della Cassazione hanno affermato:

    * che le esigenze perseguite dalla normativa professionale comportano l'incompetenza dei geometri anche alla redazione di progetti di massima richiedenti l'impiego di cemento armato, posto che il progetto esecutivo successivo non può che conformarsi a quello di massima;

    * l'eventuale successivo intervento, nella fase esecutiva ed in quella della direzione dei lavori di un tecnico di livello superiore a quello del redattore del progetto originario, non può valere a sanare ex-post la nullità del contratto d'opera professionale per violazione di norme imperative.

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