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RIFORMA DELLA PROFESSIONE INTELLETTUALE TECNICA

di Architetto, Ingegnere e Geometra

(proposta ogetto della petizione nazionale: i 10 punti di riforma per la professione tecnica intelettuale)

 

1) Ripristino tariffe minime o “soglie di anomalia tariffe”
2) Certezza del diritto dei pagamenti

A)Tutte le attività professionali intellettuali regolamentate e riservate, sottoposte al controllo e al coordinamento di un Ordine o Collegio, a tutela della collettività e dello Stato,

 

-onde evitare l’eccessiva, anomala e sregolata concorrenza svolta sulla base delle mere leggi di “mercato”,

 

-giacché i potenziali rischi derivanti da prestazioni svolte con eccesso di ribasso riguardano non solo la committenza ma l’intera sfera sociale,

 

-al fine di tutelare la qualità, la sicurezza e l’eccellenza delle prestazioni intellettuali,

 

-al fine di evitare che i professionisti siano indotti - in un contesto come quello del mercato italiano, caratterizzato dalla presenza di un numero di professionisti del settore tecnico estremamente elevato - ad un’offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio conseguente di un peggioramento della qualità dei servizi forniti;

 

-vista la difficoltà che i «clienti-consumatori» incontrano nel valutare la qualità e il costo dei servizi specialistici forniti dai professionisti, e in presenza di un’asimmetria informativa tra loro e i prestatori d’opera intellettuale;

 

- al fine di evitare l’evasione fiscale dovuta alla indeterminabilità dei compensi dei professionisti e quindi la ridotta fatturazione, onde possedere uno strumento certo di accertamento tributario;

 

sono soggette al rispetto dei MINIMI TARIFFARI o SOGLIE DI ANOMALIA TARIFFA, validi/e sia per prestazioni rese nei confronti di committenza privata che pubblica.

 

B) Il Governo, sentiti gli ordini e le più influenti associazioni di categoria, redige nuovo tariffario di anomalia vincolante contenente con esattezza tutte le azioni, mansioni, sotto prestazioni obbligatorie per lo svolgimento delle prestazioni primarie dei professionisti, contenute nel “MANSIONARIO PROFESSIONALE GENERALE”, redige altresì la “TABELLA VALORI DI MERCATO” che determina in maniera univoca e semplice (a m3 o m2) il valore delle opere per tipologia (costruzioni semplici, edilizia corrente, edilizia di pregio, edilizia di lusso, opere pubbliche, costruzioni a carattere artistico e monumentale, capannoni industriali, strutture portanti, ecc.) su cui calcolare accuratamente l’anomalia di tariffa minima.

 

C) Il professionista redige il calcolo corretto del corrispettivo mediante software concordato ed approvato in accordo dai consigli nazionali degli ordini degli ingegneri e degli architetti.

 

D) Il tariffario degli architetti/ingegneri e quello dei geometri deve essere di pubblica visione, esposto e visionabile nello studio professionale dell’iscritto, in tutti gli Ordini e collegi  professionali, nonché presso gli Enti pubblici di competenza.

 

E) Gli Ordini professionali, i collegi nonché tutti gli Enti Comunali, dovranno disporre di una pagina web per il calcolo online delle spettanze professionali secondo le “tariffe di anomalia”.

3) Assegnazione a rotazione degli incarichi pubblici sotto soglia e delle perizie CTU

A) Gli Enti deputati al deposito, consegna, approvazione, nullaosta relativi agli elaborati dei professionisti, quali Comune, Genio Civile, Soprintendenza, Tribunale, Catasto, Provincia etc., controllano, tra le altre documentazioni obbligatorie, la presenza della fattura quietanzata del professionista che attesti il pagamento di importo pari ad almeno il 30% del compenso relativo la prestazione, come calcolata mediate tariffa professionale con applicazione delle soglie di anomalia, come autorizzata dall’ordine anche per silenzio consenso. In assenza l’istruttoria della pratica è nulla fino alla successiva integrazione della stessa.

 

 

B) AL COLLAUDO AMMINISTRATIVO DI FINE LAVORI IL PROFESSIONISTA E IL COMMITTENTE DEVONO DARE LA DIMOSTRAZIONE DEL SALDO DI TUTTE LE SPETTANZE PROFESSIONALI (parte progettuale + parte operativa: dir lavori sicurezza etc.) IN MANCANZA L’ENTE RITIENE NON COLLAUDABILI I LAVORI, fino ad integrazione della documentazione.

 

 

C) Quando il committente non sia in grado di saldare le prestazioni professionali al momento del collaudo amministrativo di fine lavori, i lavori possono collaudarsi se questi presenti all’Ente deputato alle approvazioni, copia della polizza fideiussoria assicurativa a garanzia totale del saldo delle spettanze professionali.

4) Limiti di responsabilità per progettista, direttore lavori e coordinatore sicurezza nei cantieri

a) Il direttore dei lavori, in quanto professionista intellettuale, ha obbligo di mezzi e non di risultati, per cui in nessuna maniera possono essergli imputati o attribuiti, quali errori professionali, quelli dovuti all’imperizia o alla disattenzione dell’impresa o dei singoli operai, o comunque di terzi.

 

 

b) Con esclusione di una “grave negligenza”, o "colpa grave", nessuna responsabilità può essere contestata o messa a carico del professionista, sia in qualità di direttore dei lavori che di progettista, o di coordinatore della sicurezza, qualora, nonostante la messa in campo di mezzi, ovvero di cultura e conoscenza, delle attrezzature professionali, della idonea presenza in cantiere in considerazioni della tipologia delle lavorazioni e delle idonee eventuali specializzazioni/corsi di aggiornamento necessarie a conseguire determinate tipologie prestazionali, nonché della normale perizia e diligenza, il risultato della prestazione non sia conforme, in tutto o in parte alle aspettative del committente.

 

 

c) E’ abolito l’art. n. 158 Dlgs 9 aprile 2008 n.81 “Sanzioni per i coordinatori” . Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non è responsabile delle azioni degli operai o dell’impresa e non può essere a lui demandata alcuna responsabilità qualora dopo aver impartito le giuste istruzioni, l’impresa o i singoli lavoratori non avessero rispettato i suoi ordini di servizio. Il coordinatore avrà possibilità di interloquire con gli organi di vigilanza, anche per pareri, consigli e valutazioni in corso d’opera senza correre il rischio di essere sanzionato a priori.

a) Abrogazione del meccanismo degli incarichi fiduciari. Ogni incarico assegnato dalla pubblica amministrazione ai professionisti esterni, viene conferito ESCLUSIVAMENTE con meccanismo rotativo e in base alle specializzazioni e ai corsi di aggiornamento conseguiti dal professionista.

 

b) Gli Enti pubblici si dotano di appositi speciali albi in cui i professionisti possono iscriversi per rami di competenza e specializzazione.  Gli albi vengono di volta in volta aggiornati dalle eventuali nuove specializzazioni che i professionisti acquisiscono nel tempo.

 

DOTAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI DI ALBO DI PROFESSIONISTI DISTINTO PER CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONI CON ESCLUSIONE DELLA PARTECIPAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI FULL TIME E DEI TITOLARI O DIPENDENTI D’IMPRESE EDILI.

5) Incompatibilità e conflitto di interessi nello svolgimento della professione

a) IL PROFESSIONISTA E’ ORGANISMO TERZO RISPETTO A CHI COSTRUISCE o soggetto facente parte di una delle fasi della costruzione e indipendente e terzo rispetto all'organico delle imprese di costruzioni.

 

b) Il professionista che appone la sua firma non può essere assunto con rapporto continuativo di lavoro (cd false partita iva).

 

c) E’ fatto divieto di svolgere l'attività di libero professionista presso uffici e locali dell'impresa o riconducibili all'impresa, tranne nel caso di postazione di D.L. e progettistaentro il cantiere stesso, onde evitare conflitto di interessi (controllato dipendente del controllore).

 

d)Ai professionisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 1, 2° comma, del D.lg. n. 165/2001, con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, o a quelli che abbiano funzioni tecniche in ambito urbanistico, è fatto divieto lo svolgimento di incarichi di qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo, che comportino l’utilizzo del timbro e della firma professionale da architetto o ingegnere, o di geometra compreso le consulenze tecniche per il tribunale.

6) Lavori edili subordinati a specifiche competenze professionali tecniche

a) Qualunque intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 dpr 380 2001, quando comporti la modifica dei carichi, la presenza di vibrazioni e di smaltimento rifiuti, o la modifica catastale dei vani, la sostituzioni di pavimentazione interne,  l’abbattimento di pareti interne, l’apertura di porte, il cambio e le riparazioni /sostituzioni delle finiture che abbiano interesse termico, acustico o strutturale, esterne ed interne, compresa la sostituzione degli infissi, degli intonaci, la riparazione dei frontalini, la sostituzione egli impianti idrici elettrici o di scarico di gas, nonché la riparazione di parti strutturali o termiche del tetto, al fine di evitare superfetazioni statiche, onde prevedere il rispetto delle leggi termiche, acustiche, di quelle che afferiscono il rispetto degli impianti, di quelle sulla sicurezza degli edifici, nonché il rispetto delle leggi igieniche, urbanistiche etc. è sovolto sotto la supervisione di un professionista architetto ingegnere o geometra in relazione alle specifiche competenze, e necessita di CILA (comunicazione inizio lavori asseverati), SCIA (segnalazione certificata inizio attività) o PDC (permesso di costruire) presso l’Ente competente in funzione della fattispecie dell’intervento, come previsto dal dpr 380 2001.

8) Il professionista può scegliere tra l’iscrizione all’Ordine professionale o ad una Federazione di categoria registrata in ogni provincia e operante su scala nazionale
7) Formazione del libero professionista

a) I corsi di formazione professionali sono facoltativi e fanno curriculum per l’accesso alla partecipazione dei concorsi pubblici.

 

b) La formazione con almeno 10 ore annue da diritto al mantenimento nelle liste di specializzazioni degli enti per lo svolgimento di prestazioni sotto soglia.

 

c) La formazione viene valutata a livello nazionale e indifferentemente per le categorie di architetti e ingegneri in ragione delle ore effettive di formazione nella misura di n.1 credito formativo per ora di lezione frontale, in remoto o in aula o attraverso corsi virtuali online subordinati a verifica finale.

9) Controlli dell’Agenzia delle Entrate

ORDINI E FEDERAZIONI NAZIONALI di categoria svolgono le stesse funzioni pubbliche, dipendono e collaborano con il Ministero di Grazia e Giustizia.

 

a) Gli Ordini insieme alle associazioni di categoria sono organi di massima competenza riguardo l’interpretazione della legislazione tecnica;  dipendono e collaborano direttamente con il Ministero di Grazia per la formazione della legislazione tecnica inerente la professione e i suoi ambiti applicativi; hanno in compito del mantenimento dell’albo, della formazione ed informazione dei propri iscritti.

 

b) Le "commissioni parcelle" degli Ordini professionali o delle associazioni di categoria con valenza nazionale, svolgono il loro ruolo con il contributo obbligatorio di un magistrato nominato dal presidente del tribunale; hanno funzione  di magistratura di primo grado relativamente l’applicazione corretta delle tariffe professionali di anomalia e per i contenziosi squisitamente tecnici tra iscritti e committenza.

 

c) I Consigli Nazionali si dotano di commessione parcelle con la partecipazione di un magistrato e hanno funzione di magistratura di secondo grado in tutti i conteziosi squisita-mente tecnici tra professionista e committenza.

 

d) Tutti i disaccordi con il committente sia pubblico che privato riguardanti la mancata applicazione delle tariffe di anomalia, o la qualità degli elaborati prodotti dal professionista, come i requisiti minimi prestazionali che afferiscono la sfera di azione degli architetti e degli ingegneri civili edili, sono giudicati in primo appello esclusivamente dalla commissione parcelle dell’ordine professionale, in secondo appello dal consiglio dell’ordine nazionale che collabora anch’esso con un magistrato.

a) L’Agenzia delle Entrate controlla, con meccanismo a campione, la corretta applicazione delle tariffe minime considerando la “tabella valori di mercato” (per il calcolo del valore a base di tariffa) e le “soglie di anomalia tariffa” ovvero verificando che la fatturazione sia coerente con l’importo vistato dall’ordine professionale anche per silenzio consenso.

 

b) L’Agenzia delle Entrate dispone di un database, aggiornato di volta in volta dalle dichiarazioni dei professionisti, con l’elenco delle prestazioni che annualmente essi redigono e nel quale deve essere evidenziato: il valore su cui si svolge la prestazione, desunto dalla “tabella valori di mercato” aggiornata e per ogni regione d’appartenenza, e il prezzo richiesto dal professionista, che deve essere congruo con le Soglie di Anomalia di Tariffa e vistato, anche per silenzio consenso, dall’Ordine professionale.

 

c) Ad ogni progetto depositato presso gli organi competenti corrisponde una fattura per le prestazioni già rese, esattamente coerente con i minimi tariffari inderogabili o soglie di anomalia di tariffa.

 

d) L’agenzia delle entrate e gli agenti della guardia di finanza controllano annualmente le pratiche presentate presso gli Enti competenti e ne verificheranno la congruità tra fatturato e soglie di anomalia di tariffa; l’eventuale incoerenza varrà come presunzione di evasione fiscale con onere della prova a carico del professionista.

 

e) I professionisti che dovessero disapplicare i minimi sono soggetti a sanzione disciplinare e a sanzione tributaria.

 

f) Per il calcolo della sanzione tributaria si considera evasione fiscale la differenza tra ciò che il professionista ha dichiarato e ciò che viene fuori calcolando il compenso mediante le “soglie di anomalia di tariffa” sul valore desunto mediante la “tabella valori di mercato”.

10) Le professioni intellettuali non sono assimilabili ad impresa e quindi non sono soggette alle norme Antitrust

A) E' inammissibile qualunque tipo di omologazione tra “capitale” e “prestazione intellettuale”, tra cultura e mercificazione dei prodotti; le professioni intellettuali hanno presupposti diversi, regole diverse, obiettivi diversi; difatti sono estranee all’impresa le regole deontologiche, la formazione culturale universitaria, le abilitazioni professionali, le specializzazioni, i criteri di eticità.

 

Le attività intellettuali hanno peculiarità uniche e che afferiscono il rapporto di natura strettamente fiduciaria tra il cittadino e chi realizza il lavoro intellettuale.

 

Lo Stato tutela non solo la qualità ma l’esclusività delle professioni intellettuali precisando che ci si debba riferire a professioni protette legate agli interessi pubblici primari e generali alla cui soddisfazione è indirizzato il loro esercizio. Il professionista intellettuale svolge prestazioni di elevatissima complessità che per ovvi motivi impediscono all’utente di valutarne la qualità del servizio reso e la congruità del prezzo pagato.

 

Vista LA NATURA INTELLETTUALE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, i professionisti non hanno alcun obbligo di possedere POS (point of service) né assicurazione professionale. Tali obblighi sono a carico delle società di ingegneria o delle società tra professionisti che abbiano un numero di associati maggiore di  10.

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