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VADEMECUM X IL CLIENTE

PREMESSA

Quasi tutti i lavori di edilizia hanno necessità di essere preventivamente elaborati, supportati,  ed inoltrati per l’approvazione agli Enti competenti, da un Tecnico professionista, architetto / ingegnere. Anche molti  lavori di cd “edilizia libera” hanno necessità della perizia tecnica svolta da un professionista e della successiva pratica da presentarsi agli Enti competenti.

Svolgere i lavori in “nero” e senza l’ausilio delle indispensabili figure professionali è REATO.  Anche se le lavorazioni a prima impressione possono apparire semplici da mettere in opera, sappiate che ci sono migliaia di norme edilizie, norme urbanistiche, norme tecniche,  statiche, termiche, acustiche e legislazione tecnica varia che certamente non conoscete, per cui, quasi sempre, il risparmio non solo non si tradurrebbe in guadagno, ma comporterebbe notevoli problemi da molti punti di vista, tra i quali quelli dell’abusivismo edilizio.

E’ possibile commettere una difformità legislativa di tipo urbanistico e tecnico svolgendo qualunque intervento su qualunque partizione dell’edilizia.

Gli abusi EDILIZI vengono puniti sia civilmente che penalmente e possono essere “scoperti” non soltanto in corso d’opera ma senza alcun limite temporale, anche dopo anni dal termine dell’abuso; basta la denuncia di un vicino, di un nemico, o spesso di un “amico”. Nemmeno i condoni o le sanatorie possono nulla di fronte ad un abuso edilizio che non abbia la “doppia conformità” agli strumenti urbanistici sia al tempo di realizzazione degli interventi medesimi, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. D’altra parte anche un abuso che abbia la cd doppia conformità ma che non rispetti anche le MIGLIAIA di norme tecniche, comunque rappresenta un illecito sotto il profilo civile che spesso, sotto quello penale.

Ricordate che svolgendo i lavori affiancati da un professionista e secondo i crismi di legalità, ci sono notevoli vantaggi : l’iva per le ristrutturazioni, per le manutenzioni ordinarie e straordinarie è al 10%, e per la prima casa al 4%; potrete inoltre detrarre dall’IRPEF, quest’anno il 50% dell’intero importo (successivamente la detrazione sarà del 36%). Dal punto di vista tecnico invece, i vantaggi sono spesso superiori  a quelli fiscali. Far svolgere delle lavorazioni sotto il progetto, le calcolazioni, i computi metrici, i rilievi, le relazioni, i capitolati d’appalto, i contratti, il controllo e la supervisione di un professionista, significa avere certezze e garanzie di  svolgerli a termini di legge, di durata, di affidabilità, di risparmio, e di tutele rispetto all’impresa che dovrà svolgerli, nonché di serenità rispetto a terzi che potrebbero accampare eccezioni; chiamare un professionista è anche per garantire le conformità alla legge nel rispetto della collettività.

Per i lavori che comportano invece coibentazione termica e risparmio di energia la detrazione fiscale sarà del 55%. Ricordate che non basta la semplice coibentazione, il professionista deve elaborare un progetto termico e rispettare dei paramenti di calcolo tabellati…non è una "pratichetta".

Per non andare contro legge, affidatevi esclusivamente a liberi professionisti laureati, abilitati alla professione, iscritti ad un Ordine professionale, alla cassa nazionale, con partita iva e possibilmente con qualche specializzazione !!!

Qualora ci sia la necessità dell’intervento di più imprese o lavoratori autonomi per svolgere i vostri lavori (impresa per la muratura, idraulico, fornitore infissi, carpentiere, fabbro, imbianchino, falegname, piastrellista, ecc.ecc) avete necessità di nominare un professionista che rediga il PSC  (il Piano di Sicurezza e Coordinamento) e che svolga la coordinazione per la sicurezza in fase di esecuzione, che non è altro che il controllo puntuale dell’attuazione di tutte le molteplici norme sulla sicurezza di cui la legge 81/2008 e ss.mm.ii. In tal caso accertatevi che il professionista abbia la dovuta abilitazione alla sicurezza sui cantieri temporanei e mobili e abbia frequentato i corsi di aggiornamento alla stessa.

Per non incorrere in conflitto di interessi non rivolgetevi mai prima all’impresa, ma sempre prima ad un professionista, un architetto o un ingegnere non coinvolti nell'organico delle imprese di costruzione e manifestamente estranei agli interessi economici di fornitori edili e di aziende ecc.!!!(E' evidente che il controllore non può e non deve controllare se stesso o chi lo stipendia, questo è il motivo dei crolli dei capannoni industriali di nuova costruzione, progettati e diretti da dipendenti della stessa azienda che li vendeva!!!...QUINDI OCCHIO !!!)

Ricordate di richiedere un preventivo di massima per le spettanze professionali (il valore dell'onorario è sempre in percentuale al valore delle opere complessive e varia a seconda della tipologia, dell'importanza, delle difficoltà, delle responsabilità rispetto alle prestazioni, che ricordiamo nel campo dell'edilizia sono molteplici- non è il "disegnino" che pagate!!!- quello ve lo fate fare dal vostro nipotino !)

Ricordate che le spettanze professionali per una prestazione seria che comporta : progetto architettonico, (piante prospetti, sezioni e particolari tecnologici e decorativi e/o strutturali); Direzione dei Lavori, Coordinazione della Sicurezza in fase di progetto; Coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione, Computo metrico estimativo sommario e dettagliato, rilievo architettonico, graficizzazione cad bidimensionale, graficizzazione cad tridimensionale, renderizzazione e foto inserimento, presentazione SCIA/CIA o PERMESSO DI COSTRUIRE, con annesse relazioni tecniche, fotografiche, calcolo e progetto termico, relazioni di asseverazioni e dichiarazioni, relazioni sui materiali da impiegare, ecc., contratto d’appalto, capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, sono sempre almeno del 11% /12% dell’ammontare dei lavori, oltre alle spese.

Diffidate di quei professionisti che propongono un prezzo a forfait senza specificare con esattezza le prestazioni che andranno a svolgere e che dovessero offrire delle spettanze professionali sensibilmente inferiori alla percentuale di cui sopra; in tal caso contattate il suo ordine professionale, potrebbero configurarsi queste ipotesi :

  1. La prestazione assume alta probabilità che sia errata, insufficiente, scadente ed irrispettosa della normativa tecnica, sismica, dunque dannosa e pericolosa per la committenza e per la collettività;
  2. Assume alta probabilità che sia totalmente o parzialmente non fatturata/dichiarata, e quindi recante evasione fiscale;
  3. Assume alta probabilità che sia svolta contro legge e in conflitto di interessi (prestazioni rese da dipendenti pubblici non autorizzati e senza partita iva; prestazioni rese da funzionari pubblici coinvolti nei processi di approvazione delle pratiche edilizie,  con evidente conflitto di interesse, prestazioni svolte da titolari o dipendenti di imprese edili con evidente conflitto di interessi -il controllore(direttore dei lavori coordinatore della sicurezza) che dovrebbe controllare il suo datore di lavoro o se stesso-, o si tratta di prestazioni non permissibili dalla legislazione vigente, ecc. )

E/Oppure

IL PROFESSIONISTA :

1)            Lede la dignità il decoro di lavoratore;

2)            Lede la dignità di categoria professionale;

3)            Contravviene i disposti del codice civile art. 2233;

4)            Contravviene l’art. 36 della costituzione italiana;

5)            Contravviene i disposti dei Nuovi Codici Deontologici degli architetti e degli ingegneri depositati presso il Ministero di Grazie e Giustizia;

 

Qualora l’intervento interessi la modifica delle strutture portanti del vostro edificio (travi, pilastri, pareti portanti, balconi, solai, scale, architravi, aperture, bucature in pareti portanti, muretti di contenimento, muretti di recinzione ecc.) è necessario anche vi sia anche la nomina di un progettista strutturale, che può essere lo stesso progettista architettonico, il quale dovrà redigere un complesso calcolo strutturale da presentare al Genio Civile di competenza territoriale,  nonché la nomina di un collaudatore in corso d’opera che abbia almeno 10 anni di iscrizione all’Ordine professionale e che sia differente dalle altre figure professionali che concorrono alla progettazione e alla direzione.

Ricordate che le prestazioni non consistono nella cosiddetta “domandina” o “progettino” o “disegnino”, come molti committenti inesperti(o furbi) intendono, e che quand’anche vi fossero dei moduli prestampati da compilare e da barrare, ogni “casellina” da segnare è il risultato di una serie di conoscenze, di indagini, di introspezioni, di responsabilità, di calcoli, non sono le parole crociate; per cui quando qualcuno banalizza le prestazioni, in genere si sappia che si tratta di persone che non hanno la benché minima cognizione di causa di ciò che asseriscono.

Anche gli esami all’università oggi giorno si svolgono con quiz multipli in cui bisogna barrare la casellina con il risultato…ma prima di barrare la casellina si devono svolgere tutte le notevoli e difficoltose operazioni di calcolo, è così per le caselline presenti nei vari PDC/DIA/SCIA/CIA ecc. Quando doveste leggere nelle pubblicità dei professionisti “DIA PREDISPOSTA dall’oggi al domani”, potete già avere certezza che si tratta non di un professionista ma semplicemente di un imbecille.

Sempre più spesso purtroppo, sono gli stessi professionisti che avendo poca conoscenza delle materie riproposte nelle “caselline” (leggi urbanistiche, norme del PRG, legislazione edilizia, disposti del codice civile, leggi termiche, leggi statiche, leggi acustiche, norme uni, norme tecniche ecc.) banalizzano le pratiche presentando effettivamente documentazione fortemente insufficiente, rischiando e facendo rischiare il cliente.

Informiamo, infatti, che gli Enti preposti alle approvazioni, il Comune, il Genio Civile, la Soprintendenza, ecc. svolgono controlli sommari e per sommi capi, non sostanziali; non riuscendo ad entrare specificatamente e dettagliatamente nell’ambito di tutto il processo progettuale, per evidente ed ovvia mancanza di tempo. Ricordiamo ancora, che un eventuale ricorso di un vicino, di un amico o di un nemico-amico(ce ne sono tanti) andrebbe ad evidenziare tutte le imperfezioni o carenze progettuali (la normativa si approssima ad essere infinita!) o di messa in opera del progetto e di difformità, con risultati spesso devastanti per il cittadino, che in quanto committente e richiedente è sempre responsabile delle opere sulla sua proprietà.

Spesso capita che il committente rivolgendosi in comune per chiedere cosa dovesse presentare, venga forzatemene e insistentemente indirizzato verso un particolare professionista cuoi rivolgersi, spesso con la dicitura che sarebbe l’unico modo perché il suo progetto non avesse problemi di approvazione. In tal caso DENUNCIATE alle autorità competenti,  si tratta di collusione tra pubblico privato.

Ricordate di controllare il titolo del professionista cui vi rivolgete, ormai sempre più spesso c’è chi si spaccia per ingegnere o architetto incurante dell’art. 348 c.p. che punisce con la pena della reclusione fino a sei mesi o con la multa da € 103 a € 516 chi abusivamente esercita una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

Nel caso il cittadino si rivolgesse ad una figura professionale inidonea allo svolgimento della prestazione la sua concessione sarebbe affetta da nullità, circostanza che comporterebbe gravi problemi di ordine legale ed economico.

IL RUOLO SOCIALE DEL PROFESSIONISTA TECNICO

Le prestazioni degli architetti e degli ingegneri afferiscono lo svolgersi di una professione ad evidenza pubblica e generale e che riguarda l’intera sfera sociale, economica e culturale del Paese. Quella dell’architetto e dell’ingegnere rappresentano le cd “professioni protette” e “regolamentate” perché legate agli interessi sociali generali e primari alla cui soddisfazione è indirizzato il loro esercizio, e che dunque condizionano ed influenzano con il loro operato e con le loro prestazioni : le economie di mercato, gli usi, i costi, i servizi, la funzionalità, l’immagine di paesaggi, di piazze, di scorci, di edifici, di luoghi che appartengano alla molteplicità delle persone e in generale alla società; e le funzioni svolte dagli stessi soggetti si ripercuotono positivamente o negativamente sulla immagine della civiltà moderna, e i possibili danni prodotti da prestazioni insufficienti o errate sono subiti dalla intera collettività. Le attività tecniche afferiscono rami delicati ed essenziali per lo svolgersi della vita umana, ovvero l’abitare, il lavorare, lo svago, e che il semplice “esistere” presuppone edilizia ed architettura di dignitoso livello qualitativo.

DIFFERENZA TRA DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DI CANTIERE

La figura giuridica del Direttore dei Lavori compare per la prima volta nel R.D. del25.05.1895 riguardante il “Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato”; l’art. 3 di questo R.D. dice che rientrano nelle responsabilità del Direttore dei Lavori pubblici “l’accettazione dei materiali” e la verifica “della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali.

Con riferimento alle obbligazioni dei professionisti, le stesse sono inquadrate tra le obbligazioni di mezzi e NON DI RISULTATI, pur tuttavia naturalmente rimane da attendere un determinato risultato. Il professionista dunque è tenuto ad avere le conoscenze tecniche in riferimento alla professione svolta (art. 1176 c.c. secondo comma) e la sua la responsabilità è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave (cfr. l'art. 2236 c.c.).

La Corte di Cassazione (Cass. Civile, sez. II, 08.08.2000, n. 10431) ha sottolineato che «le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista assumendo l’incarico si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo».

Ne deriva che l’inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza per il quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del “buon padre di famiglia”, il parametro della diligenza professionale fissato dall’art. 1176 secondo comma c.c., il quale deve essere commisurato alla natura dell’attività esercitata.

La diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, ovvero la diligenza posta nell’esercizio della propria attività da un professionista di preparazione professionale e di attenzione medie.

Il Direttore Dei lavori esegue visite periodiche, personalmente o inviando un suo fiduciario, a sua esclusiva discrezionalità e nelle fasi che egli ritiene opportune, affinché normativamente e tecnicamente i lavori si svolgano nel rispetto delle leggi e norme locali, del PRG, delle leggi nazionali e del contratto e capitolato d’appalto, operando l’alta tutela del committente nei confronti dell’impresa affidataria.

Il Direttore dei Lavori assume parte della responsabilità dell’operato dell’impresa per ciò che concerne l’applicazione della normativa e per ciò che concerne la rispondenza al capitolalo speciale e alle clausole contrattuali, pertanto si ritiene diffusamente, nel rispetto di una razionalità e di un senno comune, che il Direttore Dei Lavori debba suggerire alla committenza le imprese che siano di sua fiducia e con le quali egli avesse già avuto esperienza oggettiva ed operativa, conoscendo nella esattezza le qualità, e la bontà, e l’esperienza delle varie manovalanze contenute nell’organico, ciò allo scopo di poter predisporre  nel modo più proficuo, un razionale e performante piano lavori, con il fine dell’ottenimento dei migliori risultati.

Il direttore di cantiere è invece un operaio specializzato dell’impresa appositamente designato per sorvegliare le fasi squisitamente operative, per essere presente ogni giorno in cantiere e per riferire ad entrambi i soggetti di eventuali problematiche tecniche, o economiche, e che cura esclusivamente gli interessi economici e commerciali della Ditta. E’ il responsabile della messa in opera di materiali, come per esempio della cattiva messa in opera di opere di finitura.

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