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Relazioni giustificative allegate ai 10 punti di FANILP

ALLEGATI
RELAZIONE GIUSTIFICATIVA AI 10 PUNTI

 

Art.1
1 RIPRISTINO TARIFFE MINIME O “SOGLIE DI ANOMALIA TARIFFE ”

 

- Perché i professionisti dell’area tecnica, - architetti, ingegneri, geometri, periti – in eccezionale soprannumero rispetto alle necessità della collettività, immessi senza regole in un mercato estremamente sovraffollato, (1 professionista tecnico ogni 93 abitanti) –inspiegabilmente tutti posson far tutto o quasi, diplomati e laureati solo in Italia svolgono quasi le stesse prestazioni – sono soggetti ad una concorrenza deregolamentata insostenibile, insana e pericolosa. I professionisti vengono costretti da necessità contingenti alla sola ricerca della sopravvivenza. Tale condizione di bisogno, li spinge a svolgere prestazioni ai limiti dell’inammissibile e dell’inaccettabile, che danneggiano l’utente finale, ma soprattutto, giacché quelle dell’area tecnica sono professioni che hanno influenza e rilevanza  sulla collettività, danneggiano lo Stato.
Il legislatore che ha tradotto in legge le liberalizzazioni delle professioni intellettuali tecniche, regolamentate e riservate, ha inconsapevolmente creato  uno “tsunami” di dimensioni catastrofiche che si abbatte sulla società, un bomba ad orologeria che già provoca e provocherà danni incalcolabili : calcoli strutturali non verificati, calcoli termici ed acustici integralmente copiati, certificazioni energetiche fasulle, progetti irrispettosi della normativa urbanistica locale o nazionale, piani di sicurezza copia/incolla, direzioni dei lavori inesistenti, collaudi statici in corso d’opera fasulli, verifiche di sicurezza inventate, professionisti “disperati” chiamati comunque tragi-comicamente “casta”, che pur di lavorare, son disposti a qualunque espediente, a qualunque deroga alle regole, e per qualunque meschina retribuzione.

 

- Perché devono necessariamente esistere delle Soglie di Anomalia di Tariffa, oltre le quali la prestazione:
a) lede la dignità del lavoratore;
b) lede la dignità di categoria professionale;
c) contravviene i disposti del codice civile art.2233;
d) contravviene l’art. 36 della costituzione italiana;
e) viene configurata come sfruttamento del lavoratore (“manovalanza intellettuale”)art. 603 bis codice penale ;
f) contravviene l’art. 28 del D.lgs. 10.09.2003 n. 276 configurandosi come attività di somministrazione di lavoro fraudolenta;
g) Contravviene i disposti dei Nuovi Codici Deontologici degli architetti e degli ingegneri depositati presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
h) assume alta probabilità che sia errata, insufficiente, scadente ed irrispettosa della normativa tecnica, di sicurezza, statica, termica, urbanistica, fiscale, dunque dannosa e pericolosa per la committenza e per la collettività;

- Perché il metodo della “tariffa a piacere” imposto dalle liberalizzazioni, genera evasione fiscale certa ed inaccertabile.  Con tariffe previste per legge invece, vi sarebbe L’ESATTO ESBORSO DELLE GIUSTE TASSE, senza alcuna possibilità di evasione. Per categorie come gli architetti, gli ingegneri ed i geometri, le cui prestazioni rimangono depositate presso gli Enti per sempre, un qualsiasi controllo in qualsiasi momento, anche nel tempo, potrebbe evidenziare la congruità o incongruità di ciò che viene dichiarato con le tariffe minime (o “soglie di anomalia di tariffa”). E’ assurdo rinunciare ad un così immediato ed efficace strumento di verifica, e lo è nella misura maggiore considerando che l’introduzione di tariffe minime obbligatorie ed inderogabili porrebbe 2,6 milioni di professionisti nelle condizioni di non avere nessuna opportunità o cattiva tentazione che induca all’evasione fiscale, e sarebbe uno strumento straordinariamente più efficace dei miopi studi di settore.

- Perché il mercato selvaggio non è meritocratico, ma pone sul piedistallo della “piazza” chi, per ragioni assolutamente differenti dalla professionalità, e dalle capacità, sfrutta situazioni congiunturali casuali o di prevaricazione del mercato mediante illeciti espedienti, amicizie o furberie. Le liberalizzazioni creano situazioni scandalose del tipo : l’architetto raccomandato dall’Ente preposto alle autorizzazioni o dal politico di turno, trovandosi in una situazione di monopolio del “mercato”, può applicare tariffe molto superiori alle minime, mentre l’architetto, anche più bravo e più serio, però contrario agli illeciti, alle collusioni e al malaffare, in un mercato ultraliberista e senza regole, non riesce NEMMENO A SOPRAVVIVERE; oppure l’ingegnere/architetto ormai divenuto faccendiere, TOTALMENTE incapace di svolgere la professione, ma capace solo di commissionarla e di rivenderla, come un commerciante di prestazioni altrui, apre lo studio di ingegneria al centro della via principale del Paese e avvalendosi di amicizie politiche, e istituzionali, sfruttando la certezza che nessuno verrà a controllare i servizi professionali su cui pone soltanto una semplice firma, sfruttando ancora professionisti più bravi ma meno agganciati al perverso “sistema” di controlli e di autorizzazioni, riesce a monopolizzare il mercato e a proporre prezzi così esigui che presuppongono prestazioni redatte da “manovalanza” intellettuale gratuita, o di bassissimo costo, come un venditore che vendesse prodotti rubati. Questa indecenza accade già da decenni, ma che non ci sia l’avallo di una legislazione che addirittura la sponsorizzi e la legalizzi!


- Perché il cittadino e la collettività vengono estremamente penalizzati dalla incertezza delle qualità prestazionali intellettuali e vengono disorientati dalla vastissima differenziazione di tariffe in un “mercato” in cui le prestazioni possono svolgersi in mille modi differenti e derogando alla legislazione in mille maniere diverse!;

 

- Perché il cittadino, senza le tariffe minime, non possiede più dei parametri di prezzo entro cui orientarsi ed oltre i quali preoccuparsi e tra le tante offerte enormemente diversificate ed asimmetriche, formulate da un mare di professionisti disorientati,(un tecnico ogni 93 persone) non essendo in grado, per mancanza di conoscenza specialistica, di giudicare la valenza e il reale costo di una presentazione intellettuale, è portato a scegliere quelle che banalmente costa meno. Alla stessa maniera prestazioni aventi costo medio o normale, proporzionale alle tariffe, in una asimmetria informativa così pericolosa e sovrabbondante, possono essere considerate dall’utente come una truffa e dar luogo a infondate e paradossali liti giudiziarie.
Facciamo degli esempi: è lecito e razionale indire gare d’appalto sulla base del massimo ribasso per la fornitura di prodotti edilizi, tecnologici, etc., considerando, naturalmente, che ad una offerta minore debba corrispondere necessariamente un prodotto di minori caratteristiche.


Si consideri in via di esempio significativo e calzante,  un’offerta per la fornitura di nuove stampanti presso un Ente: a prezzo inferiore corrisponderà l’offerta che contempla stampanti di inferiori caratteristiche, (ove non sarà presente il modulo fronte retro, non vi sarà la scheda di rete, non la scheda wireless per il collegamento ai pc senza fili, avrà una velocità pagine al minuto inferiore, sarà in bianco nero piuttosto che a colori, non avrà la funzione fax ecc.) tutte caratteristiche di cui il committente è in grado di giudicare e di valutare pro e contro, in base alle proprie specifiche esigenze.


Per un’offerta di un professionista intellettuale, invece, non è possibile derogare a nessuna delle caratteristiche della prestazione, e non è possibile svolgere la stessa prestazione con “caratteristiche” inferiori pur di ribassare il prezzo, giacché la professione intellettuale regolamentata e riservata, è sottoposta a prestazioni di interesse collettivo estremamente delicate e complesse, nonché regolate da una stragrande varietà di leggi di stato, di regolamenti Nazionali e regionali, da leggi sismiche, da leggi urbanistiche, edilizie, leggi termiche ed acustiche, regolamenti igienici, piani regolatori, piani particolareggiati, regolamenti attuativi, normative UNI, ecc.
Invitiamo a ragionare su queste considerazioni, ponendone un ulteriore raffronto a maggiore chiarimento, del lettore, giacché nemmeno il legislatore qualora, non professionista -non è una colpa, ma un dato di fatto- è in grado di valutare tutto ciò se non aiutato dalle analisi e dagli esempio in oggetto. 


Il professionista pur di ribassare il prezzo non potrà eseguire una prestazione di inferiori caratteristiche come per la vendita o svendita una stampante di inferiore costo,  non potrà per esempio derogare all’applicazione e alla verifica di una parte della normativa pur di assecondare un ribasso. D’altra parte si tratta dell’espletamento di attività mentali così complesse che non rientrano nella sfera di comprensibilità da parte dell’utenza, che è soggetto assolutamente inconsapevole del merito e della sostanzialità delle prestazioni intellettuali.


Cosa potrebbe domandare la signora Maria ad un professionista che deve progettare la sua casa ? 
Che vuole il 50% in meno dei calcoli sismici?
Che per risparmiare vuole avere la sola approvazione del comune e non quella della soprintendenza?
Oppure preferisce la soprintendenza ma non il genio civile?
Potremmo derogare all’accatastamento per risparmiare?
Il signor Ugo potrebbe chiedere, sempre per risparmiare sulla prestazione, che nei calcoli strutturali vuole la verifica a punzonamento, ma non quella a pressoflessione deviata?
Che preferisce calcolare la cerniera plastica con metodo il 50% più semplice?
Il signor Mario potrebbe chiedere che nella certificazione energetica  il professionista debba svolgere il calcolo un una norma UNI più semplice e non con le UNI 11300?
O di omettere il calcolo della trasmittanza dinamica piuttosto che di quella termica?
O forse di calcolare l’indice di prestazione energetica omettendo di introdurre in formula le dispersioni per il 50% ? così da rendere meno complesso il calcolo;
Cosa potrebbe chiedere la signora Anna pur di avere un prezzo più basso ?
Di omettere i calcoli urbanistici e di calcolare l’indice di visuale libera tra gli edifici non con l’arcotangente ma con “l’arco e le frecce” così da risparmiare il 50% della tariffa?
Naturalmente sappiamo che ciò è oltremodo assurdo, improbabile e piuttosto paradossale, il ribasso sulla giusta parcella, calcolata in base al tempo e al background culturale e formativo, può derogarsi solo se il professionista deroga la normativa o lavora con parametri di retribuzione al di sotto della dignità sociale e di categoria, e ciò è contro legge, contro la costituzione,  contro la morale ma soprattutto contro la dignità.

 

- Perché l’art.36 della costituzione cita : “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.”;

- Perché l’art.2233 C.C. recita: “In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”;

- Perché i codici deontologici (morali) degli architetti e degli ingegneri recitano che: art. 39 “La richiesta di compensi, di cui all’art. 32, palesemente non proporzionati all’attività svolta, costituisce infrazione disciplinare.”; art. 4.4 codice deontologico ingegneri : "costituisce illecito disciplinare (oltre che nullità parziale del contratto) la violazione dell'art. 2233 c.c., secondo comma, in base al quale "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione";

- Perché l’art. 28 del d.lgs. 10.09.2003 n. 276 individua il reato di somministrazione di lavoro fraudolenta e per il legislatore costituisce indice di sfruttamento la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo "palesemente" difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, nonché l'approfittamento dello stato di necessità del lavoratore; per il 2013 in Germania è previsto un aumento del 19% mentre in Italia il Consiglio Superiore LLPP boccia il nuovo regolamento, il cd decreto parametri,  perché i compensi a base di gara superano le vecchie tariffe del 1949 ed aggiornate ma ferme al lontano 1987 !!! Una impostazione ideologica dei due Stati lontana anni luce. La Germania, eccellente modello economico e sociale e di riferimento per tutti gli Stati membri della comunità europee e l’altra, l’Italietta, appiattita da ideologie strumentalizzate dai media e da una miope politica prevenuta da concetti demagogici formati nelle sale d’attesa dei barbieri, i cui si suole raccontare miti e leggende metropolitane che vedono i professionisti quali “paperoni” della finanza e detentori di ricchezze!

 

- Perché il Governo Federale tedesco, non affetto come l’Italia da strabismo ideologico, e modello di eccellenza cui gli Stati europei fanno da sempre riferimento, ha da poco aggiornato le tariffe vincolanti degli ingegneri e degli architetti, dimostrando che sono uno strumento irrinunciabile per garantire la qualità delle prestazioni e tutelare gli stessi consumatori.

 

- Perché quella degli ingegneri e degli architetti è una professione di Stato regolamentata, in cui al momento delle iscrizioni universitarie, veniva prestabilito e sottoscritto, in maniera chiara ed inequivocabile, che tra i diritti acquisiti una volta divenuti professionisti, vi sarebbe stato anche quello di avere la garanzia ad un minimo inderogabile sulle prestazioni;

 

- Perché è una balla che l’Europa avrebbe chiesto le liberalizzazioni delle professioni intellettuali regolamentate: si tratta di una interpretazione giornalistica faziosa o comunque tristemente disinformata, di un ”uso ideologico del diritto comunitario”.
Tale mistificazione è stata denunciata il 7 marzo scorso a Bruxelles dal presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, il quale ha evidenziato come “I principi comunitari in materia di professione forense sono stati sistematicamente disattesi dal legislatore italiano. I Governi ed i Parlamenti che si sono succeduti dal 2006 ad oggi hanno fatto prevalere le regole della concorrenza su ogni altro valore, accreditando una concezione economicistica del diritto comunitario, e – peggio - facendo credere che gli interventi normativi via via effettuati fossero richiesti o imposti dal diritto comunitario”
Il diritto Comunitario opera un netto distinguo tra professione intellettuale ed impresa.
La verità è che le liberalizzazioni intese dall’Europa servono semplicemente a favorire lo svolgimento della professione e la circolazione di un professionista intellettuale di uno Stato Membro negli altri 26 Stati.
L’Europa non chiede di liberalizzare selvaggiamente il mondo delle professioni regolamentate, ma chiede innanzi tutto di tener conto delle loro identità e peculiarità nazionali.
Al contrario di come agisce l’Italia, la Corte di Giustizia europea, in tante pronunce (cfr. sentenze Arduino C-35/99 [1]; Cipolla e Macrino C-94/04 e C- 202/04 [2]; Commissione c. Italia del 29 marzo 2011), ha confermato la rilevanza delle regole concernenti le professioni, che svolgono una attività strettamente correlata con gli interessi dello Stato, ed ha legittimato le tariffe professionali, definendole come un mezzo per garantire il servizio reso ai cittadini dal punto di vista della qualità, dell’eguaglianza di trattamento e del dignitoso corrispettivo del lavoro professionale.
Riferendosi agli avvocati e dunque di riflesso alle altre professioni intellettuali regolamentate dello Stato, come quella dell’architetto e dell’ingegnere, considerando la maggiore lungaggine formativa e la indubbia maggiore difficoltà delle materie affrontate, nonché osservando la manifesta maggiore importanza dello svolgimento delle funzioni di queste ultime - che sono di interesse pubblico e collettivo - la Corte ha espresso altresì le seguenti importanti considerazioni, che giustificano la permanenza di un rigido sistema tariffario:
a) la difficoltà che i «clienti-consumatori» incontrano nel valutare la qualità dei servizi forniti in presenza di un’asimmetria informativa tra loro e gli avvocati,
b) l’esigenza di evitare che questi ultimi siano indotti - in un contesto come quello del mercato italiano, caratterizzato dalla presenza di un numero estremamente elevato di avvocati - ad un’offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio conseguente di un peggioramento della qualità dei servizi forniti;
Nella sentenza della Corte di Giustizia del 29.3.2011, viene affermato che il sistema italiano delle tariffe massime inderogabili è pienamente conforme al diritto dell’Unione, e più in particolare alle regole di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento.

1.1 ISTITUZIONE DI UNA “TABELLA VALORI DI MERCATO” che determinino in maniera univoca e semplice il valore delle opere su cui calcolare l’anomalia di tariffa minima.

- Perché allo stato dei fatti è possibile calcolare la tariffa con valori differenti partendo da computi metrici dei lavori differenti e da ciò ne nasce il maggior motivo di lite o comunque di contestazioni e di disguidi.


- Perché è un atto di estrema trasparenza e chiarezza nei confronti della committenza.


- Perché è l’unico metodo affinché la calcolazione della tariffa assuma valore certo e non discrezionale ed opinabile, ed è l’unico metodo per redigere i preventivi per servizi professionali e per la verifica finale e/o i controlli sulla reale applicazione delle soglie di anomalia di tariffa e dunque sulla corretta fatturazione.

1.2 APPROVAZIONE DI UN “MANSIONARIO PROFESSIONALE GENERALE” .

- Perché la committenza non conosce il numero dettagliato e puntuale di tutte le prestazioni/mansioni/azioni/attività/incombenze/documentazioni/asseverazioni/grafici/relazioni/controlli/colloqui/calcoli/verifiche, etc. che i professionisti tecnici del campo edile, ognuno nell’ambito dei propri confini di competenza, (arch., ing. e diplomanti geom., periti.) sono tenuti a svolgere, necessariamente, per espletare gli incarichi della committenza privata e pubblica.


- Perché nella stragrande maggioranza dei casi la committenza essendo totalmente estranea ai processi mentali e conoscitivi che sottintendono le vaie fasi prestazionali, tende a sottovalutare il reale impegno e le reali fasi lavorative celate dietro una prestazione intellettuale tecnica.
Il grafico finale, unico riferimento del cliente, scaturisce da una considerevole serie di indagini, di calcolazioni, di processi mentali e cognitivi, da una lunghissima fase di analisi, di ideazione, dalla attuazione e conoscenza di un panorama legislativo tecnico e normativo che nemmeno può lontanamente immaginare una committenza che non sia accomunata dello stesso percorso formativo del professionista del ramo tecnico.


- Perché si tratta di un’informativa per la quale il cliente ha diritto morale di esatta conoscenza, ciò al fine di creare un clima di estrema trasparenza e di condivisione tra il professionista e l’utente, che, anche se non in grado di percepire le difficoltà delle varie sotto prestazioni, ma almeno ha il diritto di conoscerne esattamente le fasi e quindi di immaginane i tempi e di conseguenza il prezzo.
Mentre con la vecchia tariffa si rendevano note solo le macro attività necessarie all’espletamento degli incarichi professionali, con il metodo proposto si evidenziano tutte le attività di ogni genere ad essi connessi. Si dispone un esempio, per rendere meglio chiara la procedura :

 

VECCHIA LEGGE E DECRETO PARAMETRI

Originano poca chiarezza rispetto alle reali, numerose prestazioni che il professionista è tenuto a svolgere, inducendo a sottostimare considerevolmente l’effettivo impegno lavorativo celato negli incarichi professionali.

 L. 2/03/1949 N.143 e ss.mm.ii.

PER EDILIZIA PRIVATA

E

 Decreto 20 luglio 2012 n.° 140

PROGETTO DI MASSIMA

PROGETTO SOMMARIO

PROGETTO ESECUTIVO

PREVENIVO PARTICOLAREGGIATO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DECORATIVI

CAPITOLATI E CONTRATTI

DIREZIONE DEI LAVORI

PROVE DI OFFICINA

ASSISTENZA AL COLLAUDO

LIQUIDAZIONE

 

 

 

 

 

"Mansionario prestazionale"

 

ETC…(VEDI ALLEGATO)

 

1.3               IN CASO DI CONTENZIOSO AVENTE AD OGGETTO IL PAGAMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI, IL GIUDICE È OBBLIGATO AD APPLICARE LE “SOGLIE DI ANOMALIA DI TARIFFA”

 

-Perché nonostante l’elevata competenza dei giudici, naturalmente non essendo professionisti del ramo squisitamente tecnico, non hanno gli strumenti e le idoneità a percepire le reali difficoltà di una prestazione fortemente specialistica e dunque non possono valutarne il congruo prezzo; d’altra parte, anche avvalendosi di un ctu, questi è un cittadino privato, che può essere influenzabile dalla fattispecie del contenzioso. L’unico organo pubblico in grado di dirimere questioni squisitamente tecniche legate alla attribuzione dei giusti compensi ai professionisti e alla verifica della bontà delle loro prestazioni, è l’Ordine professionale territoriale, attraverso la propria “Commissione Parcelle” che vale come primo livello di giudizio ed eventualmente i Consigli Nazionali, che valgono come secondo grado di giudizio.

Il giudice in caso di lite riguardante il giusto compenso deve semplicemente applicare i valori UNIVOCI desunti dalle “soglie di anomalia di tariffe” nel quale è annesso un “mansionario professionale” e avere come base di calcolo non un complesso ed opinabile computo metrico delle opere a farsi, ma una tabella regionale di valore prezzi di mercato.

Nel caso in cui la tariffa fosse vistata dall’ordine professionale nella cui commissione parcelle fosse presente un magistrato, il giudice si attiene strettamente alla somma ritenuta congrua dal visto.

1.4          FIDEIUSSIONE  BANCARIA PER INCARICHI SU LAVORI DI OLTRE 150.000

-Perché si è constatato che i professionisti quando hanno a che fare con una committenza che sia rappresentata da una azienda che fallisca o che alieni il bene prima di aver retribuito le giuste spettanze professionali da lavoro autonomo, quasi mai vengono compensati. Gli stessi professionisti, ad oggi, piuttosto rinunciano ad una azione risarcitoria anziché imbarcarsi in un iter processuale lunghissimo e tedioso, colmo di ostacoli, di trappole, considerando la biblica lunghezza della giustizia italiana.

  

Art.2

I COMPENSI DEI PROFESSIONISTI DELL’AREA TECNICA, PRIMA DELLA LORO TRASPOSIZIONE IN CONTRATTO, DEVONO ESSERE VISTATI DALL'ORDINE PERCHé NE VERIFICHI LA CONGRUITA’ CON LE SOGLIE DI ANOMALIA DI TARIFFA.

Art.3

CONTROLLO A CAMPIONE SULLA REALE APPLICAZIONE DELLE TARIFFE MINIME.

- Perché rappresentano i livelli di controllo utili affinché si emettano le giuste richieste e soprattutto coerenti con la prestazione e sulle quali potranno avvenire successivi controlli da parte degli organi istituzionali imputati (agenzia delle entrate).

Il visto dell’ordine professionale, anche per silenzio consenso, è utile al professionista per avere la certezza della corretta applicazione della tariffa e per conoscere con precisione il rispettivo regime di tassazione.

Qualora avvenisse il controllo a campione successivo, come previsto dall’art.3, anche a distanza di anni, l’agenzia potrà verificare l’esatto compenso che il professionista deve percepire o ha percepito e dunque eventualmente può emettere provvedimenti moratori e sanzionativi esatti e non sulla base di reddito presunto, come avviene oggi attraverso l’applicazione degli studi di settore.

Art.4

ABOLIZIONE DELL’INGRESSO DEL CAPITALE E DI SOCI NON PROFESSIONISTI NELLE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

-Perché diversamente si rischiano intromissioni dei poteri forti, dei faccendieri, degli speculatori, e dell’alta finanza capitalista, nella gestione degli studi professionali con la perdita d’identità dei professionisti, che divengono sottomessi non più a regole deontologiche e morali, ma alle spietate, selvagge leggi di mercato.

I conflitti d’interesse derivanti da tale incestuoso ingresso, sono ancora più rilevanti nell’ambito delle professioni tecniche: cosa potrebbe fare un socio di capitale in uno studio di architettura ? l’unica risposta possibile è quella di proporre pacchetti (truffaldini) “chiavi in mano” in cui l’impresa (che fa i suoi interessi economici e speculativi) e il professionista (controllore dell’impresa e normalmente a favore e a garanzia dell’utente finale e della collettività) (ricordiamo che le prestazioni dei professionisti del ramo tecnico sono sempre di interesse collettivo) sono dalla stessa parte; ovvero il controllore è dipendente o è nella stessa società del controllato. Non è ben chiaro con quale non razio sia stata penata, e addirittura approvata una legge così pericolosa per la collettività.

Art.5

CERTEZZA DEI COMPENSI PER I PROFESSIONISTI.

Art.6

AL COLLAUDO DI FINE LAVORI IL PROFESSIONISTA E IL COMMITTENTE DEVONO DARE LA DIMOSTRAZIONE DEL SALDO AL PROFESSIONISTA (parte progettuale + parte operativa: dir lavori sicurezza etc) IN MANCANZA L’ENTE RITIENE IL COLLAUDO NULLO.

- Perché ad oggi sempre più spesso i professionisti lavorano depositando progetti, pratiche lunghissime e costose, anticipando di tasca loro le spese, con la speranza di percepire, poi, in futuro, se tutto va bene, il dovuto e giusto compenso.

 - Perché Qualunque lavoratore ha diritto a percepire un corrispettivo retributivo, perché compensare il lavoro è un gesto ritenuto nomale in una società ritenuta civile. Quando andiamo dal medico prima di uscire o prima di entrare, si compensa il lavoro intellettuale che verrà svolto, la chiamata all’idraulico si paga, quando si esce dal supermercato con la spesa si paga, se si acquista una macchina si versa l’acconto e poi all’arrivo dell’auto si paga o si stipula una polizza per il pagamento a rate, qualunque acquisto in Italia si paga, gli unici che lavorano con la speranza di essere pagati sono i professionisti !

Art.7

ELIMINAZIONE DEI CORSI UNIVERSITARI 3+2;  ABOLIZIONE DELLE CONVENZIONI TRA UNIVERSITÀ ED ENTI PUBBLICI PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI AI DIPENDENTI STATALI e ABOLIZIONE DEI TITOLI ARCHITETTO JUNIOR O INGEGNERE JUNIOR

- Perché si sono dimostrati titoli infruibili, fallimentari, dannosi per chi li abbia frequentati e per la collettività. Generano confusione per la committenza e per i professionisti. 

- Perché pongono in concorrenza sleale professionisti con percorsi culturali assolutamente differenti (basti confrontare la differente mole dei programmi), perché la cultura è una cosa seria e non ci si può insignire di titoli universitari che non siano garanzia di alta specializzazione e che non presuppongano un percorso formativo almeno quinquennale!;

- Perché in nessuna parte del mondo si diviene dottori con TRE anni di “mini” Università.

Art.8

LIMITI DI RESPONSABILITA’ AL DIRETTORE DEI LAVORI E AL COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI.

- Perché è oltremodo superficiale ipotizzare che il Direttore dei Lavori possa essere responsabile di vizi o difetti che derivino dalla operatività e dalla manualità della messa in opera delle  finiture di un edificio, ed è lapalissiano a chi ne abbia stretta conoscenza, che non è possibile per la direzione dei lavori risultare presente ed essere vigile su ogni minima micro fase operativa necessaria alla costruzione/ristrutturazione di un fabbricato. Fin d’oggi abbiamo assistito ad attribuzioni di responsabilità e pretese assolutamente surreali, tendenziose e prive di qualunque fondamento logico e razionale. E’ evidente che si giudica la questione con occhi palesemente estranei alle difficoltà e alle peculiarità del lavoro edile nei cantieri. Il Direttore dei Lavori svolge le sue prestazioni nel novero delle attività intellettuali ed è dunque responsabile dei mezzi e non dei risultati, ovvero deve esercitare l’attività mentale e culturale al fine del rispetto della legislazione tecnica, urbanistica nazionale e locale nonché essere garante super partes del rispetto contrattuale dei capitolati e dei contratti d’appalto; deve inoltre  supervisionare e disporre, in armonia con il coordinatore della sicurezza, tutti gli apprestamenti che ritiene necessari, compatibilmente con il budget per la sicurezza approvato anche dalla committenza, affinché vengano resi il più possibile sicuri i luoghi e le fasi di lavoro. Deve essere ben chiaro al legislatore che il direttore dei lavori non esegue personalmente le opere con le proprie mani, né è tenuto a restare in cantiere per tutto il tempo necessario allo svolgersi di tutte le opere. Il Direttore Dei lavori esegue visite periodiche, personalmente o inviando un suo fiduciario. Il Direttore dei Lavori non è il direttore di cantiere, che è un operaio specializzato dell’impresa, appositamente designato per sorvegliare le fasi squisitamente operative, per essere presente ogni giorno in cantiere e per riferire ad entrambi i soggetti di eventuali problematiche tecniche, o economiche, e che cura esclusivamente gli interessi economici e commerciali della Ditta.

In considerazione di quanto espresso, con esclusione di una “grave negligenza”, nessuna responsabilità può essere contestata o messa a carico del professionista, sia in qualità di direttore dei lavori che di progettista, qualora, nonostante la messa in campo di mezzi, ovvero di cultura e conoscenza, delle attrezzature professionali, della idonea presenza in cantiere in considerazioni della tipologia delle lavorazioni e delle idonee eventuali specializzazioni/corsi di aggiornamento necessarie a conseguire determinate tipologie prestazionali, nonché della normale perizia e diligenza, il risultato della prestazione non sia conforme, in tutto o in parte alle aspettative del committente.

- Perché Allo stato attuale si attribuisce ai coordinatori della sicurezza sui cantieri una responsabilità enorme, anche e soprattutto per colpe non personali, addirittura per la mancanza di inutile documentazione (vedi per es. fascicolo del fabbricato), o per qualunque LIEVE O LIEVISSIMA irregolarità rispetto ad un oceano di norme, leggi e leggine oltretutto in continuo divenire, la cui applicazione è sempre prevista nel PSC o nel POS.

L’articolo 158 prevede ammende così spropositatamente alte e addirittura l’arresto fino a 6 mesi, come se fossero gli ultimi tra i delinquenti : una norma propria dei regimi totalitaristi, una assurdità che nulla ha a che fare con la sicurezza nei cantieri;

                Le sanzioni per i coordinatori danno forza al committente e alle imprese, gli unici veri detentori del potere economico e decisionale all’interno di un cantiere, e fanno sì che si generino delle risposte nettamente opposte all’intento prefissato dal legislatore ovvero:

             scarso interesse dell’impresa e del committente ai problemi della sicurezza: sapendo che il coordinatore sarà il primo responsabile, sussisterà scarsa propensione ad aumentare l’investimento in sicurezza durante i lavori;

             assurde, insensate ed illogiche sanzioni al professionista, addirittura penali, per non essere riuscito a convincere il committente, l’impresa e gli operai ad attuare ogni dettaglio previsto dall’oceano di leggi e leggine che imbrigliano nella burocrazia e non generano affatto sicurezza;

             diminuzione del potere decisionale dei professionisti coordinatori a causa della loro fragile condizione; i coordinatori, infatti, temono la richiesta di ispezioni e collaborazioni costruttive agli enti preposti alle verifiche sui cantieri, poiché hanno paura di ripercussioni sanzionatorie, ammende altissime e addirittura ipotesi di reati penali nei loro confronti. In questa maniera, viene a mancare quello che potrebbe essere un confronto utile tra professionista, impresa e gli enti preposti, che sono visti come organismi repressivi e punitivi e non protesi all’effettiva prevenzione degli incidenti sui cantieri;

             aumento spropositato del potere degli ispettori, che dispongono, data l’impossibilità constatata che un cantiere possa essere totalmente tenuto a norma, di un potere incontrovertibile;

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- Perché il committente, ovvero colui che ha potere economico e decisionale, abrogando le sanzioni ai coordinatori della sicurezza, sarà investito da responsabilità connesse alla mancata accettazione ed applicazione delle leggi sulla sicurezza, troverà conveniente assumere coordinatori di buon livello professionale, capaci di tutelare realmente i lavoratori, così da limitare eventuali problemi alla sua persona in seguito a possibili verifiche ispettive. Il coordinatore avrà possibilità di interloquire con gli organi di vigilanza, anche per pareri, consigli e valutazioni senza correre il rischio di essere sanzionato a priori. Il coordinatore manterrà una sua indipendenza decisionale nei confronti dell’impresa e non sarà in alcun modo legato alla responsabilità delle imprese, così che potrà fare il proprio lavoro in maniera serena e senza condizionamenti;

Art.9

IL PROFESSIONISTA DEVE ESSERE ORGANISMO TERZO RISPETTO A CHI COSTRUISCE

- Perché è pericoloso ed insano per la collettività che il controllore (redattore della pratica, progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza)sia anche titolare d’impresa o suo dipendente e dunque debba essere controllato da se stesso o da un suo dipendente, essendo evidentissimo il conflitto di interessi ai danni dell’utente finale della costruzione.

Art.10

I PERMESSI DI COSTRUIRE SI RITENGONO APPROVATI DALL'ENTE PER SILENZIO CONSENSO qualora non ci sia adeguata motivazione al diniego e PRESENTAZIONE DI QUALUNQUE PRATICA/DEPOSITO MEDIANTE FORMATO DIGITALE E TRASMESSA ATTRAVERSO PEC

- Perché l’edilizia è uno dei motori fondamentali dell’economia, perché approvare un progetto anche di banale impatto ambientale dopo 1 o 2 o 3 anni è diventata una prassi assurda, che prescinde da qualsiasi legge di mercato, che favorisce grande incertezza, che ed amplifica i costi, che rende vane le previsioni, e che rende temerario qualunque business plan.

Un computo metrico estimativo redatto uno, due, tre anni prima risulta, poi, in fase di realizzazione, obsoleto, sia per costi, che per l’eventuale aggiornamento della normativa o dell’assetto urbanistico ed economico del sito in cui realizzare le opere.

- Perché i cittadini e la collettività vengono fortemente penalizzati dalla lentezza della burocrazia e purtroppo sempre più spesso dalla concussione con gli organi approvativi, ai quali oggi si attribuisce un potere esagerato, che abbinato allo slegamento delle loro responsabilità, individuate come “responsabilità di stato” o dell’Ente pubblico, induce verso gravissime forme di corruzione.

Approfittando dell’urgente necessità di approvare i progetti in tempi “umani” gli organi imputati all’approvazione e la politica che li gestisce, ne abusano per finanziare lo scambio di voti e gli introiti personali.

I professionisti sono soggetti a ricatti continui da parte degli organi di controllo, e dagli organismi ispettivi, tutto questo è noto da decenni ma paradossalmente non si propone una legge per scoraggiare il mal uso o l’uso personale del pubblico potere.

- Perché il cittadino spaventato e scoraggiato dalla lunghezza burocratica ed amministrativa di una qualsiasi approvazione, si rivolge sempre più spesso al lavoro nero, realizzando lavorazioni ed opere abusive, in spregio della legislazione nazionale e locale e causando danni e pericoli per se stesso e per la collettività, non soltanto, ma contribuendo e favorendo l’evasione fiscale.

Le autorizzazioni-concessioni edilizie devono essere approvate con meccanismo del silenzio consenso quando redatte da professionisti laureati con percorso quinquennale, abilitati con concorsi di abilitazione professionale, soggetti al controllo di un ordine professionale.

E’ il professionista che dal novero della sua formazione universitaria deve verificare la rispondenza alle leggi, alle norme e a tutto quanto fosse conforme alla buona edilizia.

Le approvazioni con silenzio consenso entro un lasso di tempio congruo per la verifica delle istituzioni devo essere valide come approvate dall’Ente pubblico.

  Il presidente della Federazione Nazionale Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti

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